Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30761 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30761 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DAL BO Michela, nata a Pordenone il 19/6/1967
MORETTIN Mauro, nato a Motta di Livenza il giorno 11/10/1965

avverso la sentenza n. 721/2013 in data 9/5/2013 della Corte di Appello di
Trieste
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9/5/2013 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la
sentenza del Tribunale di Pordenone del 29/4/2011 con la quale DAL BO Michela
e MORETTIN Mauro sono stati dichiarati colpevoli del reato di concorso in
appropriazione indebita (artt. 110, 646 cod. pen.) per essersi appropriati quali
soci e legali rappresentanti della “Morettin Mauro & C. Snc” di un’autovettura
Mercedes C200T, di proprietà della banca Agrileasing Spa di cui avevano il
possesso a titolo di leasing. Il Tribunale di Pordenone aveva condannato la DAL
BO, concesse alla stessa le attenuanti generiche, alla pena di mesi 3 di
reclusione ed Euro 300 di multa, ed il MORETTIN, concesse le attenuanti
generiche in misura equivalente alla contestata recidiva reiterata ed
infraquinquennale, alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa. Pena
sospesa per la sola DAL BO.

Data Udienza: 02/07/2014

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati,
deducendo con un unico motivo di ricorso la tardività delle querela.
Osserva, in particolare, il ricorrente attraverso una ricostruzione cronologica dei
fatti che alla scadenza del contratto di leasing stipulato in data 29.8.2001 con la
Banca Agrileasing Spa i ricorrenti non corrispondevano il prescritto riscatto
dell’autovettura Mercedes né procedevano alla restituzione del mezzo.
Risultati vani i solleciti inviati, la Banca in data 2/1/2006 otteneva dal Tribunale

ricorrenti il 24/1/2006. Detto decreto diveniva irrevocabile il 5/3/2006 ed il
titolo, munito di formula esecutiva veniva notificato unitamente al precetto il
9/12/2006.
La Banca richiedeva quindi all’ufficio UNEP di Pordenone di procedere al recupero
coattivo del veicolo.
Il 9/3/2007 l’ufficiale giudiziario tentava un accesso presso la sede della predetta
società ma non rinveniva alcuno in loco.
In data 22/3/2007 veniva presentata la querela da parte della Banca Agrileasing
Spa.
Deduce il ricorrente che il termine iniziale per la presentazione della querela non
si può far decorrere dalla data in cui l’ufficiale giudiziario si è recato presso la
sede della ditta degli imputati quanto piuttosto tale termine dovrebbe essere
retrodatato al 19/12/2006 momento ultimo nel quale era possibile per i ricorrenti
procedere in forma spontanea a dare esecuzione a quanto previsto dal precetto
munito di formula esecutiva a loro notificato.
Alla luce di ciò la querela presentata il 22/3/2007 sarebbe tardiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso di cui si è detto i ricorrenti ripropongono la
medesima questione già avanzata in sede di appello e ritenuta infondata dalla
Corte territoriale.

di Roma l’emissione di un decreto ingiuntivo che veniva notificato all’azienda dei

Ritiene il Collegio di dover concordare con quanto già rilevato al riguardo con
motivazione adeguata e conforme a diritto dalla Corte di Appello di Trieste.
Nell’ambito dei rapporti contrattuali come quello che in questa sede ci occupa,
bisogna, infatti, distinguere il momento in cui ci si trova di fronte ad un
inadempimento contrattuale dal quale deriva la risoluzione dell’accordo e
l’obbligo di restituzione della cosa locata dal momento in cui si compie
quell’inversione del possesso che determina la consumazione del reato di cui
all’art. 646 cod. pen. e dal quale decorre il termine iniziale per la presentazione
della querela.

2

jj/

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che “il termine per proporre querela
per il reato di appropriazione indebita decorre dal momento in cui la persona
offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell’imputato di
invertire il possesso del bene, e quindi non necessariamente dalla scadenza del
termine stabilito per la consegna, in quanto la mera mancata restituzione
colposa non integra gli estremi del reato” (Cass. Sez. 2, sent. n. 18860 del
24/01/2012, dep. 17/05/2012, Rv. 252813).
Del resto il semplice uso illecito o la sola mancata restituzione della cosa altrui,

a concretare un fatto punibile a titolo di appropriazione indebita, ove non
sussista l’intenzione, o non vi sia la prova dell’intenzione, da parte dell’agente, di
appropriarsi la cosa stessa al fine di trarne profitto ingiusto.
Orbene detta prova può benissimo desumersi non tanto dall’inadempimento
dell’obbligo civilistico di restituire il bene derivante da un provvedimento
contrattuale o giudiziale quanto piuttosto dall’accertato mancato reperimento da
parte dell’ufficiale giudiziario del bene che doveva essere restituito, perché la
sottrazione del bene stesso alle ricerche è chiaramente indicativa della definitiva
volontà dell’imputato di appropriarsi dello stesso.
Nel caso in esame tale situazione si è verificata il 9/3/2007 e, per l’effetto, la
querela della persona offesa presentata il 22/3/2007 è da considerarsi
tempestiva.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 2 luglio 2014.

della quale si abbia comunque il legittimo possesso, non sono di per se sufficienti

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