Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30760 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30760 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• ARBOLETTO Nicola, nato a Roma il 2/5/1956
avverso la sentenza n. 1342/13 in data 11/2/2013 della Corte di Appello di Roma
visti g li atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consi g liere dr. Marco Maria ALMA ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio ROMANO, che ha concluso chiedendo ri g ettarsi il ricorso ;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Giacomo TRANFO, che ha concluso per
l’acco g limento del ricorso e conse g uente annullamento con rinvio della sentenza
impu g nata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/2/2013 la Corte di Appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Roma con la q uale ARBOLETTO Nicola era stato, col
riconoscimento dell’ipotesi prevista dal capoverso dell’art. 648 cod. pen.,
condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato
di ricettazione di un asse g no dell’importo di Euro 460,00 che l’imputato aveva
conse g nato a NANNI Monica in pa g amento di una pratica automobilistica, dopo
averlo compilato in presenza della stessa. Asse g no risultato rubato e
reg olarmente denunciato.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
deducendo con un unico motivo:

Data Udienza: 02/07/2014

- Carenza e manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza delle
norme processuali previste a pena di nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen.: motivazione apparente.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe
risposto a tutte le doglianze contenute nell’atto di appello, in particolare circa
l’assenza di una perizia calligrafica sulla firma di traenza o di riscontri certi circa
l’identificazione del soggetto presentatosi come Nicola ARBOLETTO, dato che la
colpevolezza risulterebbe fondata esclusivamente sulla sola approssimativa

l’imputato.
Ancora, lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe respinto i motivi
proposti dall’appellante in ordine al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.
62 n. 4 cod. pen. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen. senza farsi carico di argomentare
sull’inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, seppure con una motivazione sintetica, dimostra di avere
preso in considerazione le doglianze della difesa sui tre punti (estraneità
dell’imputato al fatto, mancato riconoscimento dell’attenuante del danno
patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche) oggetto di
gravame, poi riproposti anche in questa sede, e di averle ritenute non accoglibili.
Sotto il primo aspetto la Corte territoriale ha sostanzialmente dato atto di aver
raggiunto la convinzione che l’ARBOLETTO ha sottoscritto il titolo di credito de

qua in presenza della NANNI il che, di fatto, importa una implicita valutazione di
inutilità di un’eventuale perizia calligrafica sulla sottoscrizione e tantomeno di
ulteriori accertamenti circa l’identificazione dell’imputato.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della
sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di
tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le
risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una
valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e
adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di
aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi
implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (in questo
senso v. Cass. Sez. 4, sent. n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006, rv
233187).

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testimonianza della signora NANNI che non aveva mai visto in precedenza

Al riguardo deve essere anche evidenziato che il ricorrente per contrastare la
perentoria affermazione della Corte territoriale circa il fatto che fu l’ARBOLETTO
a sottoscrivere il titolo di credito in presenta della NANNI, prospetta una diversa
lettura delle dichiarazioni di quest’ultima ma non produce il relativo verbale né
cita integralmente i passi dello stesso dai quali trarre tale deduzione, il che
contrasta con i principi di “autosufficienza” del ricorso – che sotto questo profilo
è quindi da qualificarsi come generico – reiteratamente indicati da questa Corte
Suprema.

motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro
integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto,
così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del 22.1.2010, dep. 26.3.2010, rv 246552).
Anche con riguardo alle doglianze relative al mancato riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze
attenuanti generiche, la Corte territoriale risulta avere manifestato in modo
sintetico, ma da ritenersi congruo, il proprio convincimento.
Nel primo caso la Corte territoriale ha chiarito che la circostanza attenuante del
danno di “speciale tenuità” non può essere riconosciuta in quanto “l’importo
indicato nel titolo non può considerarsi modesto per l’uomo medio”.
Ciò risulta essere conforme a diritto atteso che questa Suprema Corte ha in
proposito stabilito che “la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.
ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come
conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché
irrilevante” (Cass. Sez. 2, sent. n. 15576 del 20/12/2012, dep. 04/04/2013, Rv.
255791), il che non può dirsi sussistente nel caso qui in esame.
Da ultimo, come detto, la Corte territoriale ha, correttamente preso in
considerazione, la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, ritenendola non accoglibile “ostandovi i molteplici ed anche
specifici precedenti penali dei quali risulta gravato” l’imputato.
Tale motivazione è assolutamente congrua.
Questa Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che ai fini dell’applicabilità
delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., il Giudice deve
riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che
li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare
riferimento (si veda ad esempio Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004,
dep. 25/01/2005, Rv. 230691).
Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte – condivisi dal Collegio – ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della

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È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di

concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in
considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente
che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge
con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute
di preponderante rilievo.
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto ostativi alla concessione delle attenuanti
generiche i plurimi e specifici precedenti penali dell’imputato.

inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di
Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in oma il giorno 2 luglio 2014.

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato

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