Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3076 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3076 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MARLETTA ANTONINO N. IL 13/10/1982
avverso la sentenza n. 3276/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
31/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. &t O Accki i -APP rttP
che ha concluso per ie cwaxs.,A29,0″,tulo aott éù.kkAi \\ P

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

22289/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 gennaio 2012 la Corte d’appello di Catania, pronunciandosi
sull’appello di Marletta Antonino e del Procuratore Generale presso la stessa corte avverso
sentenza del gip del Tribunale di Catania del 19 luglio 2011 – che aveva ritenuto Marletta
responsabile dei reati a lui ascritti (capo A: delitto di cui agli articoli 110 c.p. e 73, commi 1 e 1
bis, e 80, comma 2, d.p.r. 309/1990, perché, in concorso con altri tre soggetti separatamente
giudicati, deteneva a fini di cessione sostanza stupefacente corrispondente a oltre 8500 dosi

delitto di cui agli articoli 110 c.p. e 2 I. 895/1967 perché, in concorso sempre con gli stessi tre
soggetti, deteneva nell’abitazione una mitraglietta Skorpion e cartucce; capo C: delitto di cui
agli articoli 61 n.2 e 337 c.p. perché usava violenza e minaccia a pubblici ufficiali per impedire
il controllo su strada mentre era alla guida di un’auto, tra l’altro sottraendo a un ispettore la
pistola d’ordinanza e cagionandogli le lesioni di cui al capo D; capo D: articoli 582 e 585 c.p. in
relazione all’articolo 576 comma 1 n.5 bis c.p. perché ingaggiava una violenta colluttazione con
tale ispettore per sfuggire all’arresto in flagranza cagionandogli lesioni personali) e
condannato, ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la diminuente del rito abbreviato,
alla pena di anni 10 di reclusione e €30.200 di multa, oltre a pene accessorie -, ha riformato la
sentenza di primo grado, determinando la pena in anni 11, mesi sei e giorni 20 di reclusione.
La corte riguardo l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 80, comma
secondo, d.p.r. 309/1990 condivide le argomentazioni della sentenza di primo grado, ritenendo
si tratti di un quantitativo oggettivamente eccezionale sotto il profilo ponderale, non
occorrendo un ulteriore riferimento al mercato essendo questo clandestino e perciò non
essendo possibili dati certi come la giurisprudenza insegna. Accoglie poi parzialmente il
secondo motivo d’appello dell’imputato (relativo alla pena base, da ridurre al minimo), nonché
l’appello del PM, rideterminando la pena.
Contro la sentenza presenta ricorso, a mezzo del difensore, l’imputato, fondandolo su due
motivi.
Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 80, secondo comma,
d.p.r. 309/1990 per la ritenuta sussistenza di tale aggravante, e vizio motivazionale. La
motivazione della corte per respingere la richiesta, formulata nei motivi d’appello, di esclusione
dell’aggravante non tiene conto della giurisprudenza di legittimità, che esige per essa ingenti
quantità di sostanze stupefacenti e il pericolo alla salute pubblica per agevolazione nel
consumo di un rilevante numero di tossicodipendenti. Il quantitativo deve perciò essere
oggettivamente eccezionale sotto il profilo ponderale (in relazione alla qualità della sostanza e
al grado di purezza), ovvero esorbitante rispetto al normale traffico di droga, tenuto conto
anche delle dimensioni del mercato di destinazione. Nel caso di specie si tratta di oltre due chili
di cocaina e oltre un chilo di marijuana, e ciò non raggiunge i richiesti livelli, tenuto conto che

medie singole efficaci di cocaina e oltre 2400 dosi medie singole efficaci di marijuana; capo B:,

”il mercato catanese è tale che una quantità del genere verrebbe smerciata in un paio di ore”.
Applicando la norma come ha fatto la corte, poi, l’operatività della sanzione che prevede la
pena da anni sei ad anni 20 “verrebbe schiacciata nella morsa tra la minima quantità e la
ingente quantità”.
Il secondo motivo denuncia errato calcolo dell’aumento di due terzi sulla pena base per la
recidiva ex articolo 99, quinto comma, c.p., e mancanza di motivazione sull’aumento per la
continuazione. Se la pena base su cui operare l’aumento di due terzi è, come si legge in

11 e mesi due, perché per questo la pena base dovrebbe essere anni sei e mesi nove.
L’aumento applicato per la continuazione, poi, non è chiarito nella motivazione. Il calcolo
risulta per complessivi cinque anni di reclusione; ma la corte afferma di accogliere il gravame
del Procuratore Generale, che si limita a chiedere l’aumento minimo previsto per legge. La
corte però opera un aumento superiore al terzo di legge come nei suoi poteri, ma non
motivandolo. La motivazione, oltre ad essere inesistente, è contraddittoria laddove applica un
minimo di quasi due anni più basso rispetto a quello applicato dal primo giudice per poi
operare un aumento per la continuazione che, anziché minimo (un terzo), sfiora la metà della
pena, senza chiarire il perché di questo trattamento sanzionatorio evidentemente eccessivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo, come si è visto, pone, sia come violazione di legge sia come vizio
motivazionale, la questione dell’applicazione dell’articolo 80, secondo comma, d.p.r. 309/1990.
Su tale aggravante, per dirimere un contrasto che si era sviluppato nella giurisprudenza di
legittimità e che non era stato ancora risolto quando fu pronunciata la sentenza della Corte
d’appello di Catania in esame, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, le
quali, con la sentenza 24 maggio 2012 n. 36258, hanno affermato che:

“In tema di

produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente
quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.p.r. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile
quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d. m. 11 aprile 2006, ferma
restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.”
(Conforme Cass. sez. VI, 3 luglio 2012 n. 26817). Il riconoscimento dell’aggravante in
questione non è stato effettuato sulla base dell’accertamento indicato, quale suo presupposto,
dalle Sezioni Unite, come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata,
correlata a un diverso e precedente orientamento (pagine 2-3). Ciò comporta, assorbendo il
secondo motivo, l’annullamento della sentenza stessa, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Catania affinché la valutazione della sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo

sentenza, anni sei e mesi otto, l’aumento non può essere quello riportato in sentenza di anni

80, comma secondo, d.p.r. 309/1990 sia effettuata in conformità al principio di diritto sopra
riportato come dettato dalle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2012

Il Consigli

e estensore

Il Presidente

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

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