Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30758 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30758 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 18/06/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, n. 2133/2009, in data 29.10.2012 nel
procedimento pendente avanti all’Autorità giudiziaria di Santa Maria
Capua Vetere a carico di Pezzella Sossio, n. a Frattamaggiore (NA) il
05.08.1960, rappresentato e assistito dall’avv. Emanuele Citriniti;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Mario
Fraticelli che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1

1.

Con sentenza in data 29.10.2012, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in composizione monocratica, dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Pezzella Sossio in ordine al
reato di cui all’art. 648, comma 2 cod. pen. (commesso in data
successiva al 12.06.2003 e prossima al 30.10.2003) per essere il
reato estinto per intervenuta prescrizione.

2.

Avverso detta sentenza, il Procuratore generale della Repubblica

presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione
lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge
penale in riferimento agli artt. 161 e 648 cod. pen., ritenendo
l’erroneità del calcolo della prescrizione operato dal giudicante e
fondato su un presupposto errato, ossia che l’ipotesi attenuata di
cui all’art. 648, comma 2 cod. pen. costituisca un’autonoma
previsione incriminatrice e non invece una circostanza attenuante
ad effetto speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

4.

In tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al comma 2
dell’art. 648 cod. pen., come da costante insegnamento di
questa Suprema Corte, non costituisce un’autonoma previsione
incriminatrice ma una circostanza attenuante ad effetto
speciale. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della
prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita per il reato
base e non per l’ipotesi attenuata (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2,
n. 1845 del 17/12/2013, dep. 17/01/2014, PG in proc.
Cacciaglia, Rv. 258479). Di contro, il giudice del provvedimento
impugnato ha pronunciato la declaratoria di improcedibilità
partendo dal presupposto, evidentemente errato, che la
contestazione si riferisse ad un reato autonomo: presupposto,
che ha condotto ad un altrettanto erroneo calcolo della
prescrizione fissata nel termine massimo (compresi gli eventi
interruttivi) in anni sette e mesi sei. In realtà, nella fattispecie, i
termini prescrizionali, compresi gli eventi interruttivi, e fatta
applicazione della normativa sopravvenuta in quanto più
favorevole al reo, considerando l’ipotesi autonoma di reato,

2

sono pari a complessivi anni dieci, con “naturale” loro scadenza
alla data del 30.10.2013. Detto ultimo termine deve essere
ulteriormente prorogato di mesi otto e giorni sedici conseguente
al rinvio della prima udienza, fissata per la data dell’11.01.2010,
alla data del 27.09.2010, per adesione da parte del difensore
all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di
categoria: il termine, conseguentemente, non è ancora scaduto

A norma dell’art. 569, comma 4 cod. proc. pen., a seguito del
presente annullamento, gli atti vanno rinviati alla Corte d’Appello
di Napoli, quale giudice di secondo grado

PQM

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.6.2014

e si fissa alla prossima data del 16.07.2014.

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