Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30757 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30757 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CORTELLINO Michele, n. il 20.10.1972;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 18.10.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Cortellino Michele ricorre per cassazione – a mezzo del suo difensore
– avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 18.10.2013, che,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani, ha dichiarano
non doversi precedere in ordine al delitto di cui all’art. 474 cod. pen.
perché estinto per prescrizione e ha confermato il giudizio di
responsabilità dello stesso in ordine al delitto di ricettazione, riducendo la
pena (la vicenda ha ad oggetto la detenzione per la vendita di capi di
abbigliamento con marchi contraffatti).
Deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta

Data Udienza: 10/06/2014

sussistenza del delitto di ricettazione; deduce, in particolare, che il
Cortellino, disponendo di un laboratorio di confezioni, era in grado di
produrre le merci contraffatte che gli sono state sequestrate; che,
pertanto, è plausibile che l’imputato, piuttosto che ricevere le merci
contraffatte da altri, le abbia prodotte egli stesso nel proprio stabilimento,
trasportandole poi per consegnarle a terzi. Mancherebbe, quindi, la prova

dell’imputato (rimasto contumace) e, in ogni caso, tra le due possibili
ricostruzioni alternative dei fatti andrebbe preferita, per il principio del
favor rei, quella favorevole all’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, critica – sotto mentite spoglie – la valutazione
delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono
pervenuti in ordine alla sua responsabilità penale, senza tener conto che
la valutazione delle prove è riservata in via esclusiva all’apprezzamento
discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a
meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della
motivazione, ciò che – nel caso di specie – deve però escludersi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione
più volte di precisare che «L’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il
sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per
espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice
di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione,
come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile “ictu ocur, dovendo il sindacato di legittimità al
riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando
ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo
logico e adeguato le ragioni del convincimento» (Cass., sez. un., n. 24

2

della ricettazione, che non potrebbe fondarsi sul solo silenzio

del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv.
226074).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di
argomenti, le ragioni della loro decisione; non si ritiene, peraltro – per
ovvi motivi – di riportare qui integralmente tutte le suddette
argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le

sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che
giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del
ricorrente sul punto.
Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono
compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito
nel provvedimento impugnato, risultando così generiche e, anche sotto
tale profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una
ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.
Compito della Corte di cassazione, peraltro, non è quello di
condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella
decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di
sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai
giudici del merito (cfr. Cass, sez. 1, n. 7113 del 06/06/1997 Rv. 208241;
Sez. 2, n. 3438 del 11/6/1998 Rv 210938), dovendo invece la Corte di
legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle
ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso
manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia
mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come
dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
Va ancora osservato che, ai fini della configurabilità del reato di
ricettazione, questa Corte ha costantemente affermato che la prova
dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base
dell’omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente
spiegabile con un acquisto in mala fede; pur se, in presenza di una
giustificazione non plausibile del possesso della “res”, è onere del giudice

3

stesse non sono manifestamente illogiche; e che, anzi, l’estensore della

verificare in concreto la fondatezza di questa nel contesto del
comportamento tenuto dall’agente (Cass., Sez. 2, n. 50952 del
26/11/2013 Rv. 257983; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010 Rv. 248265;
Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008 Rv. 241458).
Nella specie, l’imputato nulla Re spiegato in ordine alla provenienza
della merce sequestrata, scegliendo di rimanere in silenzio durante le

corretta applicazione del principio dettato da questa Corte, e condiviso
dal Collegio, secondo cui «Il giudice, per dichiarare colpevole “al di là di

ogni ragionevole dubbio” l’imputato che sia rimasto contumace o si sia
avvalso del diritto al silenzio rinunciando così a prospettare una sua
versione dei fatti, non ha l’obbligo di verificare le ipotesi alternative alla
ricostruzione dei fatti quale emergente dalle risultanze probatorie. (In
motivazione la Corte ha precisato che il giudice non è tenuto a tale
verifica in quanto l’imputato, con tale condotta processuale, non ha
offerto al contraddittorio dibattimentale, dichiarandola, la sua verità dei
fatti stessi)» (Cass., Sez. 3, n. 30251 del 15/07/2011 Rv. 251313).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 10 giugno 2014.

indagini e contumace durante il giudizio; e i giudici di merito hanno fatto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA