Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30755 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30755 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DADAMO Pierluigi, n. il 19.8.1968;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di
Taranto del 4.3.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile Gravile Maurizio, l’Avv. Lorenza Girone, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito, per l’imputato, l’Avv. Elio Addante, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.3.2010, il Tribunale di Taranto (sezione distaccata
di Manduria) assolvette Dadamo Pierluigi perché il fatto non sussiste dal
delitto di appropriazione indebita di un’attrezzatura per palestra di

Data Udienza: 10/06/2014

proprietà di Gravile Maurizio, rigettando contestualmente la domanda di
risarcimento dei danni proposta dal Gravile, quale parte civile costituita.
Avverso tale pronunzia il Gravile propose gravame ai soli effetti della
responsabilità civile e la Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di
Taranto, con sentenza del 4.3.2013, accogliendo l’appello, condannò
Dadamo Pierluigi al risarcimento del danno in favore dell’appellante,

rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese del giudizio.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
1)

la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della

motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta
sussistenza del fatto di appropriazione indebita; deduce, in particolare, la
contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte di Appello, da un
lato, ha affermato che il Dadamo decise l’acquisto della attrezzatura per
la palestra, pagò euro 500 a titolo di caparra e cominciò a restituire al
Gravile le somme che questi aveva anticipato e, per l’altro, poi ha
concluso che la detta attrezzatura fosse di proprietà del Gravile e non del
Dadamo; deduce ancora la illogicità della motivazione sia con riferimento
alla sussistenza dell’elemento materiale della appropriazione indebita che
con riferimento all’elemento psicologico della stessa;
2)

la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della

motivazione della sentenza impugnata e il travisamento delle prove
acquisite, per non avere la Corte di Appello tenuto conto: che solo il
Dadamo era in possesso di titolo abilitativo (diploma dell’ISEF) per
gestire la palestra; che, difatti, la palestra era intestata a lui; che solo lui
ne sopportava le spese di gestione; che solo lui aveva interesse a
completarla con l’attrezzatura acquistata da collocare nella palestra
stessa; che il Gravile, infine, si era limitato a sborsare la somma
necessaria a completare il pagamento della attrezzatura, quale
momentaneo finanziatore del saldo;
3) il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione del danno,
determinato in una entità disancorata dal reale bilanciamento delle
rispettive ragioni economiche delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2

liquidato in complessivi euro 4.000,00, oltre agli interessi, alla

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L’imputato Dadamo Pierluigi, assolto nel giudizio di primo grado dal
reato ascrittogli, è stato ritenuto responsabile – sia pure ai soli effetti
civili – dell’appropriazione indebita contestatagli e condannato in appello
al risarcimento del danno in favore della parte civile Gravile Maurizio.
Orbene, ai fini della valutazione della sussistenza dei vizi di

suprema – in tema di reformatio in peius da parte del giudice di appello
in assenza di nuovi elementi di prova – ha affermato che «La sentenza di

appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve
confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le
ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria,
dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico
degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto
riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di
appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che,
sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia
ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad
elementi di prova diversi o diversamente valutati» (Cass., Sez. 6, n. 6221
del 20/04/2005 Rv. 233083; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008 Rv.
242330); pertanto, «Il giudice di appello che riformi la decisione di

condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una
sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura
argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata,
delle notazioni critiche di dissenso, essendo invece necessario che egli
riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo
giudice – considerando quello eventualmente sfuggito alla sua
valutazione e quello ulteriormente acquisito – per dare, riguardo alle parti
della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura
motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» (Cass., Sez. 6,
n. 1253 del 28/11/2013 Rv. 258005);
Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha assolto tale onere
motivazionale.

3

motivazione denunciati dal ricorrente, va ricordato che questa Corte

Essa si è limitata a dare una lettura alternativa della vicenda fattuale,
senza prendere in esame gli argomenti adottati dal primo giudice e senza
dimostrarne la illogicità o la incongruenza.
Evidente peraltro è il difetto di motivazione nel quale incorre la
sentenza impugnata quando omette di prendere in esame le
testimonianze di Albano Paola e di Carone Giuseppe, che il giudice di

dal Dadamo; nonché la contraddittorietà della motivazione, quando la
Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che è stato il Dadamo a
stipulare col Carone il contratto di acquisto dell’attrezzatura per palestra
e a pagare un primo acconto, ha concluso poi – inopinatamente – che la
proprietà della detta attrezzatura sarebbe del Gravile.
La sentenza impugnata merita, pertanto, di essere annullata, con
rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per un
2-0

–24.9-11.e

nuovo giudizio; tale giudice tejoeidur=i anche alla liquidazione delle spese
del presente grado.
P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello, che provvederà anche alla liquidazione delle
spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 10 giugno 2014.

primo grado aveva ritenuto confermative della versione dei fatti fornita

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