Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30753 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30753 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio
nel procedimento nei confronti di
MACCHI Paolo, n. il 27.10.1976;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Busto Arsizio del 7.2.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Lorenzo Giva, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ha
proposto impugnazione avverso la sentenza del locale Giudice di Pace,
che ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei
confronti di Macchi Paolo, imputato dei reati di cui agli artt. 635 e 639

Data Udienza: 10/06/2014

cod. pen., per avere danneggiato e imbrattato una bacheca in uso alla
segreteria sindacale SILP-CGIL in Busto Arsizio.
Deduce l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di pace nel ritenere
carente la prova che la bacheca fosse in uso al sindacato del personale
della Polizia di Stato e che il querelante Saporiti Giorgio avesse la legale
rappresentanza di tale sindacato; ciò perché sia l’una che l’altra

del dirigente il Compartimento della Polizia stradale di Varese e del
verbale in data 3.6.2010 relativo alla elezione di Saporiti Giorgio alla
carica di Segretario generale provinciale del SILP-CGIL.
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rilevato che, ai sensi 36 D.lvo n. 274/2000, la
sentenza di proscioglimento del giudice di pace è impugnabile dal P.M.
unicamente con il ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 19331 del
30/04/2012 Rv. 252902).
L’appello erroneamente proposto dal pubblico ministero avverso la
sentenza del giudice di pace va qualificato, ai sensi dell’art. 568 comma 5
cod. proc. pen., come ricorso per cassazione e, in tale veste, risulta
ammissibile.
Nel merito, va rilevato che il Giudice di pace ha ritenuto il difetto di
querela sull’assunto che il Saporiti avesse proposto la stessa come
persona fisica – non quale legale rappresentante del sindacato italiano
lavoratori di polizia – e che lo stesso non fosse attivamente legittimato
alla proposizione della querela.
I presupposti di fatto posti dal giudice di merito a fondamento della
sua decisione sono però smentiti dagli atti.
Invero, dalla querela presentata il 19.6.2012 negli uffici della Procura
della Repubblica di Busto Arsizio, risulta che Saporiti Giorgio ha proposto
la querela quale “Segretario Generale per Varese del Sindacato di Polizia
SILP/CGIL”; qualità poi ribadita nel verbale di sommarie informazioni
rese il 16.7.2012.
Dal verbale del congresso provinciale del SILP/CGIL per la provincia
di Varese in data 3.6.2010, risulta poi la elezione del Saporiti alla
suddetta carica sindacale.

2

circostanza sarebbero state provate con la produzione di apposita nota

Alla stregua di quanto sopra, non sussiste l’asserito difetto di querela,
risultando quest’ultima ritualmente proposta dal legale rappresentante
del SILP/CGIL.
Va pertanto annullata senza rinvio la sentenza impugnata e va
disposta la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Busto Arsizio per il
giudizio.

sindacato, costituisce questione di merito non apprezzabile in sede
legittimità e, d’altra, parte, estranea rispetto alla ragione del disposto
proscioglimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione
degli atti al Giudice di pace di Busto Arsizio per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 10 giugno 2014.

L’altro profilo della censura, relativa all’uso della bacheca da parte del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA