Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30752 del 24/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30752 Anno 2015
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC ROBERTO N. IL 05/06/1982
JOVANOVIC ZORAN N. IL 16/03/1957
STOJANOVIC DESA N. IL 01/01/1961
avverso la sentenza n. 691/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/02/2015

RG.1715012014 Jovanovic Jovanovic Stojanovic

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza in

relazione al giudizio di responsabilità, e alla qualificazione giuridica del fatto (art.606 lett.b) e), c.p.p.)..
Nei ricorsi vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;

mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato in considerazione delle modalità
della richiesta di danaro e l’assenza di una stratta pretesa degli imputati per i danni asseritamente subiti.
I ricorsi vanno dichiarati quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000),
si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
4.2.2015
iglie
guis
estensore

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i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la

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