Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30751 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30751 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO ANTONINO N. IL 01/03/1979
GUARNERA ROSARIO N. IL 10/09/1984

avverso la sentenza n. 1522/2009 CORTE APPELLO di ANCONA,
del 06/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.GIANLUIGI
PRATOLA
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/05/2014

1. Riguardo alla questione di nullità dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.,
l’iniziativa del gup di rinnovare la citazione una volta appreso dello stato di detenzione
dell’imputato non implica affatto che dell’impedimento dei ricorrenti
fosse a
conoscenza anche il Pm al momento dell’emissione dell’avviso in questione, né il Gip al
momento dell’emissione dell’avviso dell’ udienza preliminare..
Nei ricorsi si riconosce anzi alquanto esplicitamente che dell’impedimento le difese non
fecero cenno anteriormente alla prima udienza davanti al Gip, talché la rinnovazione
dell’avviso dell’udienza preliminare fu sufficiente a garantire il diritto di difesa dei
ricorrenti, non pregiudicato in precedenza.
2. Il principio di immutabilità del giudice
non opera quando l’attività istruttoria
compiuta dal giudice poi sostituito si sia esaurita nell’assunzione di prove precostituite
(tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 42509 del 25/09/2008 Imputato: Bagalini). Nella
specie, prima del mutamento della persona fisica del gip erano state prodotte solo
alcune sentenze.
3. Non è ravvisabile alcuna carenza di motivazione in ordine al rigetto del
riconoscimento della continuazione esterna. I giudici di appello sottolineano, con
apprezzamento di fatto esente da censure di legittimità, che i vari episodi criminosi
oggetto delle richieste difensive costituiscono non l’attuazione di un medesimo disegno
criminoso ma l’espressione di una professionalità criminale di entrambi i ricorrenti, con
ciò avendo fatto retta applicazione del principio secondo cui la continuazione, in quanto
postulante l’attuazione di un programma preventivamente ideato e voluto, non può
confondersi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (ex
plurimis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4601 del 11/07/1996 Imputato Cognetti).
Alla stregua delle precedenti considerazioni i ricorsi vanno perta to rigettati con la
condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagariento delle spese
processuali
P.Q.M.
Rigetta
ic. si e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali. Così
deciso n Ri
, il 21.5.2014.
Il cojs alie e elatore
Il
dente

Ritenuto in fatto
Hanno proposto ricorso per cassazione Giordano Antonino e Guarnera Rosario, avverso
la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 6.11.2012, che confermò la sentenza di
condanna pronunciata dal gup del locale Tribunale il 19.11.2008, nei confronti di
entrambi per i reato di rapina aggravata oggetto del capo a) della rubrica accusatoria,
in esso assorbito il reato di sequestro di persona di cui al capo b), e nei confronti del
Giordano, inoltre, per il reato di furto aggravato di cui al capo c).
Con motivi sovrapponibili entrambi i ricorrenti lamentano:
1. violazione dell’art. 525 cod. proc. pen. a causa del mutamento della persona del
giudicante dopo che a istanza della difesa erano state acquisite alcune sentenze a
sostegno della richiesta difensiva del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i
reati in contestazione e altri oggetto di precedenti pronunce;
2. violazione di legge in relazione alla mancata notifica personale al dell’avviso ex art.
415 bis cod. Proc. Pen, e dell’avviso dell’udienza preliminare, nonostante lo stato di
detenzione dei ricorrenti, reso noto al gip alla prima udienza utile, tanto che il gip aveva
fissato una nuova udienza disponendo la notifica del verbale ad entrambi i ricorrenti;
3. difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione
“esterna”. La Corte avrebbe eluso le articolate argomentazioni difensive senza in alcun
modo prenderle in considerazione.
4.11 Giordano ha inoltre eccepito la prescrizione del reato di furto successivamente alla
sentenza di appello.
Considerato in diritto

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