Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30750 del 24/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30750 Anno 2015
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRELLI LUCIANO N. IL 02/02/1973
avverso la sentenza n. 3662/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/02/2015

R.G. 17067/2014 Ferrelli

Osserva

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.

priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Rom., 4.2.2015
‘ere este sore

Il P

E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e

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