Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30749 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30749 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POSSENTI AUGUSTO ROBERTO N. IL 02/05/1954
avverso la sentenza n. 9922/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. YIQ:C.■.Q_
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che ha concluso per -&
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in
parziale riforma della sentenza emessa in data 18 dicembre 2008 dal
Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
dell’odierno ricorrente in ordine al reato ascrittogli (riciclaggio di oltre 500
milioni di lire costituenti provento di contrabbando aggravato di tabacchi
lavorali esleil, Luiiimesbo ddciSbueiciLikmi pei deiiiiquei e opelaiiii in Campania
ed in Puglia), perché estinto per prescrizione, confermando la già disposta

Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto
nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il
seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione degli artt. 240 – 236 – 210 c.p. (sulla scia di un
orientamento giurisprudenziale delle Sezioni unite e di altre Sezioni di questa
Corte Suprema, lamenta che solo le cose oggettivamente criminose
potrebbero essere confiscate in difetto di una sentenza di condanna, e che non
pertinente sarebbe il riferimento al proprio difetto di legittimazione).
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa
Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo
in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato in carenza di
interesse.
1. Questa Corte Suprema ha, in più occasioni (per tutte, Sez. I, sentenza
n. 311 del 12 gennaio 1999, CED Cass. n. 212873), chiarito che, in tema di
impugnazione di provvedimenti, l’interesse ad impugnare, richiesto dall’art.
568, comma 4, c.p.p., deve essere, secondo i principi generali, concreto ed
attuale.
Detto interesse ad impugnare deve risolversi necessariamente nel
concetto di idoneità dell’impugnazione a rimuovere una situazione
pregiudizievole per la parte, che si ponga in relazione causale con il
provvedimento che l’ha determinata.

confisca delle somme di denaro in sequestro.

L’interesse ad impugnare deve essere in definitiva commisurato al
pregiudizio che il provvedimento è “attualmente” idoneo a determinare
nell’ambito della sfera giuridica di chi “comunque” ne subisce gli effetti,
dovendosi escludere in via di principio che il detto interesse possa essere
commisurato all’esito del giudizio che la stessa parte può avere interesse ad
ottenere in relazione all’accertamento della legittimità del provvedimento di
cui chiede l’ablazione o quanto meno la modifica sostanziale.
L’interesse dell’imputato all’impugnazione non può quindi essere inteso

tecnicamente corretto, ma deve essere anche caratterizzato dalla possibilità
di conseguire un risultato che presenti i requisiti della concretezza e della
attualità.
In applicazione di questo principio, si è, ad esempio, ritenuto (Sez. VI,
sentenza n. 50980 del 21 novembre 2013, CED Cass. n. 258502) che vi è
carenza di interesse al ricorso per cassazione quando con esso l’imputato
tenda ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da
tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (nel caso di specie ritenuta
non allegata e comunque insussistente).

1.1. Nel caso di specie, la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici,
non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il
ricorrente non si confronta, non muovendo in proposito alcuna contestazione,
ha ritenuto accertato che risulti <

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