Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30745 del 24/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30745 Anno 2015
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARMENTI MASSIMILIANO N. IL 21/07/1976
avverso la sentenza n. 373/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 07/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/02/2015
R.G. 12134/2014 Armenti
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità, e l’erronea
applicazione dell’art.157 c.p. essendo i reati prescritti.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
I reati risultano commessi in data 11.12.2007 e, prescrivendosi il reato di cui
all’art.474 c.p. nel termine massimo di sette anni e sei mesi e quello di cui all’art.648 nel
termine massimo di anni dieci, gli stessi non sono ad oggi prescritti.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
24.2.2015
Il ricorso è inammissibile.