Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30745 del 10/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30745 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ARPA UMBERTO N. IL 12/02/1967
avverso la sentenza n. 2387/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ) -(-421–v-Z$2che ha concluso per /e. t
2.71-,::
A-212.0ú-Q

e&

i

/…A.
2Z -02:
/

Data Udienza: 10/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha
confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la sentenza emessa in
data 23 febbraio 2011 dal Tribunale della stessa città in composizione
monocratica che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’odierno
ricorrente colpevole dei numerosissimi reati di truffa, falso e ricettazione
ascrittigli, aggravati anche dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale,
condannandolo, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti

Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto
nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione degli artt. 121, 444 e 446 c.p.p. (lamentando che il
Tribunale non avesse esaminato una propria richiesta di “patteggiamento” per l’applicazione della pena di anni due di reclusione -, presentata dopo il
rigetto di una prima analoga richiest);
Il – violazione degli artt. 192 c.p.p. – 625/625 c.p. e vizio di motivazione
(lamenta di non essere responsabile del reato di cui al capo O) – furto di
marche da bollo commesso presso una tabaccheria, in Cefalù, il 12 luglio
2005: la Corte di appello avrebbe valorizzato una individuazione fotografica in
realtà negativa);
III – violazione degli artt. 336 ss. c.p.p. – 640 c.p. e vizio di motivazione
(lamenta di aver dedotto in appello che per alcune truffe mancava la querela,
e che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto che – per effetto della
contestazione della recidiva – tutte erano procedibili di ufficio).
In data 2 aprile 2014 per conto del ricorrente è stata depositata una
memoria che reitera le doglianze di cui ai predetti tre motivi, e chiede inoltre
dichiararsi la prescrizione di alcuni reati, asseritamente maturata dopo la
sentenza di appello.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa
Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo
in alli, pubblicalo inedianle iellura iii pubbiica udienza.

concorrenti, alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte di appello ha ridotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile, per genericità e manifesta
infondatezza.

1. Il primo motivo è generico o comunque non consentito.

1.1.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che, essendo intervenuta

pacificamente una successiva di richiesta di procedere con giudizio abbreviato,

ritenersi successivamente abbandonata dall’imputato.

1.2. In relazione a tale profilo, l’appello era, comunque, estremamente
generico, e quindi inammissibile, essendosi il ricorrente limitato, nell’ambito di
una doglianza inerente alla presunta eccessività della pena irrogata (per non
essere stata adeguatamente valorizzata la meritevolezza desumibile dal
contributo collaborativo fornito dall’imputato), il difensore avv. TRINCERI (f. 3
dell’atto di appello) si era limitato ad osservare quanto segue:

<

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA