Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30744 del 24/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30744 Anno 2015
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NARDELLA GIUSEPPE N. IL 14/10/1988
avverso la sentenza n. 781/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
17/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/02/2015
RG. 11983/2014 Nardella
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
mancanza, contraddittorietà e illogicità delle motivazioni in ordine al giudizio di responsabilità e aall’attendibilità
delle dichiarazioni della persona offesa (art.606 lett. e), c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice
d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999,
Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.1V
n.519112000, Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei
fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della
sentenza si salda con quella precedente (Cass.Sez.1, n.888612000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla attendibilità delle
dichiarazioni della p.o., avendo la Corte ampiamente illustrato le ragioni dell’attendibilità delle dichiarazione della
parte offesa, e quindi evidenziato che il sistema di videosorveglianza non ha registrato il gesto violento (e
neppure la sottrazione del danaro dalla cassa pacificamente ammessa dall’imputato) in quanto le telecamere non
sono puntate sulla cassa per tutelare la privacy dei clienti allorché ritirano i medicinali.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1 SO in favore della Cassa delle ammende.
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Il P
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valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia