Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30744 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30744 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

suLricorsotpropost4da:
GRIECO DANIELE N. IL 03/01/1983
CATANZARO GIUSEPPE N. IL 06/10/1972
avverso la sentenza n. 2709/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
30/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 10/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il GUP del Tribunale di Bari, con sentenza emessa il 13 gennaio 2010
all’esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto:
– DANIELE GRIECO colpevole dei reati di cui ai capi A. D. E.;
– GIUSEPPE CATANZARO colpevole del reato di cui al capo F.

– ha assolto il GRIECO dal reato di cui al capo A., rideterminando in termini
più favorevoli la pena per la rapina aggravata di cui al capo D. e per la
detenzione ed il porto illegale in luogo pubblico di un fucile a canne mozze di
cui al capo E. (fatti commessi in Giovinazzo il 13 luglio 2007);
– ha confermato la condanna del CATANZARO in ordine alla ricettazione di
materiale elettrico ed altro, provento della predetta rapina, di cui al capo F.
Contro tale provvedimento, gli imputati (entrambi con l’ausilio di difensori
iscritti nell’apposito albo speciale) hanno proposto distinti ricorsi per
cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att.
c.p.p.:

(ricorso CATANZARO):
I – violazione degli artt. 606, lett. C) ed E), c.p.p. – violazione del
contraddittorio e del diritto di difesa in relazione all’espletamento in appello
della perizia fonica – violazione degli artt, 443, comma 4, e 599, comma 3,
c.p.p., nonché 178, lett. C), c.p.p. e 111 della Costituzione;
Il – violazione degli artt. 606, lett. C) ed E), c.p.p. – nullità della perizia
fonica per violazione del diritto di difesa intervenuta nel corso delle operazioni
peritali e non sanata – violazione dell’art. 178, lett. C), c.p.p. e 111 della
Costituzione – conseguente nullità per difetto di valida motivazione delle
sentenze di appello;
III – violazione dell’art. 606, lett. E), c.p.p. – mancanza assoluta di
motivazione in ordine al secondo motivo di appello, con il quale l’imputato
aveva lamentato la mancata partecipazione alla contestata ricettazione, per
non essersi mai recato presso il deposito in cui sarebbe stata allocata la merce
rapinata;

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari:

IV – violazione degli artt. 648 e 43 c.p., con vizio di motivazione manifesta illogicità ed inesistenza della motivazione – mancata qualificazione
del fatto come favoreggiamento – violazione degli artt. 530 e 546 c.p.p.,
ovvero del principio che l’onere della prova è a carico dell’accusa – mancanza
di una reale motivazione sugli elementi costitutivi della ricettazione;
V – violazione dell’art. 606, lett. B), C) ed E), c.p.p. – illegittimità della
revoca (disposta dal primo giudice) della sospensione condizionale della pena
concessa con precedente sentenza del 1998 (asseritamente, dopo ben oltre i 5

anni di rito);

(ricorso GRIECO):
I – contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa
Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo
in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati, e vanno, pertanto, rigettati.

Ricorso CATANZARO
1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che il perito incaricato di
effettuare la richiamata perizia fonica (disposta di ufficio per verificare se
l’imputato fosse realmente il soggetto che figurava quale interlocutore nelle
conversazioni intercettate valorizzate dal GUP ai fini dell’affermazione di
responsabilità) sarebbe stato esaminato (con successiva acquisizione della
erizia), in appello, in una udienza nel corso della quale l’imputato,
contumace, sarebbe stato privo dell’assistenza di un difensore (di fiducia o di
ufficio): ne conseguirebbe che la predetta perizia (unico elemento
valorizzabiie ai fini deWaffermazione di responsabilità) sarebbe in suo danno
inutilizzabile.

1.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che, al termine delle
operazioni peritali del 18 dicembre 2010, non gli fosse stata indicata la data
del prosieguo delle operazioni peritali, neanche separatamente comunicata;
il vizio non potrebbe ritenersi sanato, poiché all’udienza del 30 maggio 2011,
nel corso della quale il perito era stato esaminato, l’imputato era rimasto
privo di difesa, come lamentato nel primo motivo.

2

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1.2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono non
consentiti, o comunque manifestamente infondati.

1.2.1. Deve premettersi che non è denunciabile il vizio di motivazione con
riferimento a questioni di diritto.
Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte
Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. – 27 gennaio 2009, CED Cass. n.
242634, e n. 19696 del 20 – 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche

marzo – 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di
denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di
fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera
immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque
esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre,
viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se
e quali argomenti la sorreggano.
E, d’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere solo
dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dall’eventuale erroneità
degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque
corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).

Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto:
<>, in difetto della richiesta del P.M.,
invece di rimettere ia questione al giudice dell’esecuzione.

4.1. Il motivo è generico e manifestamente infondato.
Il potere-dovere di revoca della sospensione condizionale della pena ricorrendone i presupposti – è previsto dall’art. 168 c.p., a norma del quale
«la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto …>>, e quindi
di ufficio, anche in difetto della richiesta del P.M., e senza preavvisi (nel caso
di specie, a seguito della revoca

de qua,

disposta in primo grado,

l’interessato ha potuto esercitare il suo diritto di difesa attraverso l’esercizio
del potere di impugnazione, in appello e cassazione); esso è
immediatamente esercitabile, non essendo dovuta l’obbligatoria devoluzione
della questione al giudice dell’esecuzione.
Inoltre, la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori,
e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si
confronta con la necessaria specificità (limitandosi inammissibilmente a
riproporre, più o meno pedissequarnenie, dogiianze già ritenute infondate
dalla Corte di appello), ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed

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merce rubata in cambio della somma pattuita di euro 12.000», in tal modo

indicato gli elementi fattuali posti a fondamento dell’intervenuta revoca (f.
24).
A tali rilievi, nel complesso, il ricorrente non ha opposto alcunché di
decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, senza documentare
nei modi di rito eventuali travisamenti (non allegando il certificato penale,
dall’esame del quale, al contrario, la Corte di appello – f. 23 – aveva
motivatamente tratto il convincimento dell’infondatezza delle doglianze

Ricorso GRIECO
5. Il ricorrente lamenta contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione perché, pur avendo il perito fonico nominato di ufficio dalla
Corte di appello escluso l’attribuibilità al GRIECO di due conversazioni
ambientali intercettate, nondimeno l’affermazione di responsabilità è stata
fondata sull’individuazione operata dai verbalizzanti, in precedenza ritenuta
insufficiente dalla stessa Corte di appello (in caso contrario, non sarebbe
stato necessario disporre la perizia); contesta, inoltre, l’affidabilità della
predetta individuazione; afferma, infine, che dalle intercettazioni valorizzate
dalla Corte di appello emergerebbe, in realtà, unicamente la prova che
l’imputato sarebbe coinvolto nella collocazione della refurtiva sul mercato,
nella consapevolezza della sua provenienza furtiva, non altro.

5.1. Il motivo è in parte inammissibile per genericità, in parte infondato.

5.1.1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente,
orientata nel senso dell’inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso
presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i
cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. VI, sentenza
n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il
ricorrente aveva lamentato la “mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della
motivazione” in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle
esigenze cautelari posti a fondamento di un’ordinanza applicativa di misura
cautelare personale; Sez. VI, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 – 12
gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i provvedimenti
sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato
ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi d i
gravame».

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difensive costituenti motivo di gravame).

La disposizione, se letta in combinazione con l’art. 581, comma 1, lett. c),
c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente

«enunciare i motivi del

ricorso, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di
fatto che sorreggono ogni richiesta»)

evidenzia che non può ritenersi

consentita l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso,
essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di
vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla
manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati

Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a
parere della quale «È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel

quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui
motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del
ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza,
alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali
vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione
oggetto di gravame» (Sez. II, sentenza n. 31811 dell’8 maggio 2012, CED
Cass. n. 254329).
Per tali ragioni, le censure alternative ed indifferenziate di contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione risultano prive della necessaria
specificità, il che rende in parte qua il ricorso inammissibile.

5.1.2. La Corte di appello ha comunque, con rilievi esaurienti, logici, non
contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente
non si confronta con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o
meno pedissequamente doglianze analoghe a quelle già proposte come motivo
di appello, e già non accolte, compiutamente indicato (f. 9 ss.) le ragioni poste
a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, in particolare
valorizzando gli esiti deiie disposte intercettazioni (interpretate in difetto di
documentati travisamenti, e quindi – come già anticipato nel § 2 di queste
Considerazioni in diritto – incensurabilmente in sede di legittimità),
motivatamente individuando nel ricorrente uno degli interlocutori, in parte
sulla base degli esiti della disposta perizia fonica, in parte sulla base delle
comuni conoscenze investigative (necessariamente acquisite lavorando in
gruppo, pur se occupandosi in prima persona di segmenti di indagine
eventualmente diversi: le doglianze difensive sono quindi,
infondate) degli operanti (f. 12 s.).

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in parte qua,

specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.

Peraltro, con riguardo alle intercettazioni ambientali oggetto di doglianza,
non corrisponde al vero che il perito avrebbe affermato che la voce non
sarebbe attribuibile all’imputato GRIECO, avendo il prof. MASTRONARDI
unicamente rilevato «la non idoneità a fini comparativi delle registrazioni per
i rumori di sottofondo senza escludere tuttavia l’appartenenza al GRIECO del
timbro vocale

(r.

12).

A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non
generiche ed improponibili doglianze fondate su una personale e congetturale

modi di rito.

Le statuizioni accessorie
6. Il rigetto, nel loro complesso, dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 10 aprile 2014

Il Consi liere estensore

Il Presidente

rivisitazione dei fatti di causa, e senza documentare eventuali travisamenti nei

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