Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30742 del 24/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30742 Anno 2015
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONSTANTIN CLAUDIU N. IL 20/01/1987
avverso la sentenza n. 489/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/02/2015
R.G. 11615/2014 Csdstantin
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce violazione di
legge e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
24.2.2015
gli e estensore
Il P
Il ricorso è inammissibile.