Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30742 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30742 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Pulito Sebastiano (n. il 03/07/1982), avverso la
sentenza del Tribunale di Taranto, in data 05/12/2012.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio per remissione di querela.
Udito l’Avvocato Emanuele Citriniti — difensore di ufficio del ricorrente — il
quale riportandosi ai motivi di ricorso chiede l’annullamento senza rinvio
dell’impugnata sentenza.

Data Udienza: 10/04/2014

OSSERVA:
Con sentenza del 19/05/2010, il Giudice di Pace di Taranto dichiarò
Pulito Sebastiano responsabile del reato di danneggiamento e — concesse le
attenuanti generiche — lo condannò alla pena di Euro 600,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma il Tribunale
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo il difetto della condizione
di procedibilità avendo la P.O. rimesso la querela, remissione accettata
dall’imputato.
Il difensore dell’imputato conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnata sentenza.
motivi della decisione

Si deve rilevare che Colombo Catia — P.O. del reato di truffa – ha
rimesso la querela in data 28.02.2013; remissione accettata dall’imputato in
pari data. Pertanto si deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
Ai sensi dell’articolo 340, ultimo comma, del cod. proc. pen. l’imputato
deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, in
quanto in caso di remissione di querela le spese del procedimento sono a
carico del querelato, salvo che — ma non è questo il caso — nell’atto di
remissione sia diversamente convenuto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
remissione della querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese
processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 10/04/2014.
DEPOSfTATO IN CANCELLERIA

Taranto, con sentenza del 05/12/2012, confermò la sentenza di primo grado.

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