Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30741 del 24/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30741 Anno 2015
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALINO VINCENZO N. IL 14/01/1971
avverso la sentenza n. 4052/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/02/2015

RG 1137T72014 Salino Vincenzo

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce inosservanza della legge penale e
procedurale, e mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di
ricettazione.
I motivi di ricorso ripropongono in modo del tutto generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, e pertanto sono da considerarsi non specifici per la mancanza di correlazione tra le ragioni

esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Premesso che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere
raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale e’
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Cass. Sez. 2,
27.2.97, Savio, 207313), e che – in tal caso – la ricorrenza dell’elemento indicativo del dolo non viene affermata sulla base
della stigmatizzazione negativa della legittima scelta dell’imputato di tacere, ma sulla base del fatto oggettivo che lo stesso
non ha ritenuto di dare alcuna spiegazione in ordine alle circostanze e alle modalità nelle quali e con le quali ebbe ricevere
la cosa provento di delitto (Cass.Sez.II, n.35176/07; Sez.II, n.15757/03; Sez.II, n. 1176/03); rileva il Collegio che la Corte
territoriale, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle
risultanze processuali, ha ritenuto la penale responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione, avendo egli dichiarato
all’acquirente del mezzo di essere il fidanzato di Debora (nome con cui era stata inserita la proposta di vendita sul sito web,
corrispondente al nominativo (Debora Marchetti) utilizzato per ottenere il finanziamento, e ciò nonostante che la persona
che gli aveva dato l’incarico di vendere l’autovettura provento del reato di truffa fosse sua nipote Incoronato Maria.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente
in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
R a. 4.2.2015
igliere est sore

Il

1

argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le

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