Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30740 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30740 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Claudia Shammah, quale difensore di
Minischetti Giovanni (n. il 22.08.1970) avverso la sentenza della Corte
d’appello di Brescia, I Sezione penale, in data 06/12/2012.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 10/04/2014

Udito l’Avvocato Stefania Balarini — in sostituzione dell’Avvocato Claudia
Shammah, difensore di Minischetti Giovanni — che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA:

Minischetti Giovanni responsabile del reato di ricettazione di diverse
sostanze dopanti di illecita provenienza e — con l’attenuante di cui all’articolo
648, Il comma, del c.p. e le attenuanti generiche — lo condannò alla pena di
mesi 2 di reclusione ed € 200,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte di
appello di Brescia, con sentenza del 06.12.2012, confermò l’impugnata
sentenza.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la carenza,
la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in
ordine: 1) alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del
contestato reato di ricettazione; 2) alla ritenuta pluralità di ricettazioni
commesse (in realtà, secondo il ricorrente, egli avrebbe acquistato in buona
fede i prodotti sequestrati e resosi conto, alla consegna, che non si trattava di
prodotti regolari non li usava e se li dimenticava nel cassetto dove sono, poi,
stati rinvenuti dalla P.G.); 3) alla valutazione degli elementi probatori
acquisiti; 4) all’errata applicazione della normativa del reato continuato, dato
che in realtà si è in presenza di un singolo acquisto (come si ricava dalla
carente motivazione sul punto della Corte di appello); al rigetto della richiesta
di conversione in pena pecuniaria della condanna a mesi 2 di reclusione.
La difesa del ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento
dell’impugnata sentenza.
motivi della decisione
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.; infatti, la difesa del ricorrente si limita a
reiterare le doglianze già correttamente risolte da entrambi i Giudici di merito.

Con sentenza del 12.07.2010, il Tribunale di Bergamo dichiarò

Invero la Corte di appello di Brescia ben evidenzia tutti gli elementi probatori
a carico dell’imputato e perché ritiene sussistente sia l’elemento oggettivo sia
l’elemento soggettivo del reato di cui sopra (dichiarazioni del Calà;
dichiarazioni del teste Bergamo; accertamenti della P.G.; stesse dichiarazioni
dell’imputato; si vedano in particolare le pagine da 5 a 7 dell’impugnata
sentenza; per la ritenuta correttezza della contestazione del reato si vedano

Si deve, in particolare, evidenziare che dalle dichiarazioni del venditore
Calà (che dichiara di aver effettuato circa 5 consegne in tempi diversi di
sostanze dopanti) e dai diversi pagamenti effettuati con Money Transfer
correttamente i giudici di merito hanno dedotto che gli acquisti sono stati più
di uno e che tali acquisti fossero destinati in parte a terzi (anche per i notevoli
importi sborsati e per il fatto che lo stesso imputato ammette di essersi subito
accorto che si trattava di prodotti illeciti, ma ha cercato di giustificarsi solo
affermando che accortosi di tale fatto non ha più acquistato i prodotti;
smentito, però, sul punto da quanto sopra e in particolare dai reiterati
acquisti). Dunque tutte le deduzioni difensive che si fondqno solo
sull’apodittica ricostruzione che l’acquisto è stato unico e in buona fede sono
manifestamente infondate alla luce di quanto sopra. La menzogna
dell’imputato sugli acquisti smentisce anche che lo stesso abbia acquistato
per uso personale.
Incensurabile è la motivazione relativa al rigetto della richiesta di
conversione in pena pecuniaria della condanna a mesi 2 di reclusione ( si
vedano pagine 8 e 9 dell’impugnata sentenza).
Questa Suprema Corte ha stabilito che la mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo
ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità. (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997
Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del
06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.

le pagine 7 e 8).

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 10.04.2014.

PQM

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