Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3074 del 16/11/2017

Penale Sent. Sez. 6 Num. 3074 Anno 2018
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da

A.A.
B.B.
C.C.
D.D.
E.E.

avverso la ordinanza del 19/05/2017 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
sentite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Simone Perelli, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza per decorrenza dei
termini di custodia limitatamente al ricorso di C.C. e l’inammissibilità
degli altri ricorsi;

Data Udienza: 16/11/2017

 

1. Con ordinanza del 19 maggio 2017 il Tribunale di Roma ha confermato
l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma il 26 aprile 2017, che
applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di A.A., C.C. e D.D. – per i reati di cui agli artt. 74, commi
1, 2, 4 e 73, comma 1-bis, 80, comma 2, del d.P.R. n. 309/90 (nelle rispettive
qualità di promotore, dirigente e partecipe di un’associazione volta a reperire ed
importare nel territorio nazionale ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di
vario tipo) – nonchè di B.B. per il reato di acquisto, dal A.A. e
dal D.D., di un ingente quantitativo di droga di cui agli artt. 110 cod. pen., 73,
comma 1-bis, 80, comma 2, del d.P.R. n. 309/90 (capo sub L) e di E.E. per i reati di ricettazione di un motociclo oggetto di furto e illecita
detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma clandestina (capo sub T).

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il
difensore di A.A., che ha formulato quattro motivi di doglianza il
cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge per l’assenza di
un’autonoma valutazione sia della gravità indiziaria che delle esigenze cautelari,
avuto riguardo ad alcuni profili rappresentati dalla sostanziale incensuratezza
dell’indagato, dal tardivo riconoscimento della sua lieve cadenza dialettale
siciliana (quale unico, labile, indizio posto alla base dei reati di cui ai capi sub C),
D) ed E) e dalla omessa valutazione del significato attribuibile al comportamento
tenuto dall’indagato successivamente alla data del 13 novembre 2015 (giorno in
cui, secondo gli stessi inquirenti, egli ha interrotto ogni attività criminosa per
avere scoperto una microspia da loro installata nella sua automobile).
2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi della motivazione in ordine alla
configurabilità dell’ipotizzato delitto associativo, tenuto conto della discrasia
temporale rilevabile nei rapporti di collaborazione che sarebbero intercorsi fra le
due associazioni parallele oggetto di contestazione – quella facente capo al
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RITENUTO IN FATTO

gruppo Ferreri-Turnu (capo

sub

A) e quella che sarebbe capeggiata dal

A.A. (capo sub B) – nonché del limitato spazio temporale (di circa due
mesi, fra il 31 agosto ed il 13 novembre 2015) in cui si sarebbe dispiegata la vita
dell’associazione.
Analoghe doglianze vengono mosse riguardo all’asserito coinvolgimento
dell’indagato in fatti temporalmente collocati sino al marzo 2016 e che, invece,
sono concretamente riferibili ai comportamenti di altre persone, stante
l’intervenuta desistenza del A.A. da ogni condotta delittuosa a far tempo

2.3. Con il terzo motivo si deduce carenza di motivazione riguardo ai reati
contestati nei capi sub C), D), E), K2), K3), M), sia per la scarsa pregnanza
dell’unico elemento indiziario costituito dal riconoscimento di una inflessione
dialettale siciliana nel modo di parlare di un ignoto interlocutore oggetto di
intercettazione per i primi tre episodi in contestazione (tutti posti in essere prima
del 31 agosto 2015), sia per l’epoca di realizzazione degli altri reati, in quanto
commessi, in epoca successiva alla intervenuta desistenza del A.A., da
C.C., locatario dei due box auto ove si trovavano custoditi i materiali
illeciti poi rinvenuti.
2.4. Con il quarto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della
motivazione in merito alla attualità delle esigenze cautelari, avendo gli stessi
organi inquirenti rilevato la completa cessazione di ogni attività illecita del
A.A. sin dal 13 novembre 2015.

3. Nell’interesse di C.C. ha proposto ricorso per cassazione il
difensore, deducendo due motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della
motivazione in merito alla denegata operatività dei presupposti richiesti ai fini
della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, sul rilievo che le condotte
contestate con la seconda ordinanza cautelare erano già note al P.M. all’atto
dell’arresto operato in data 11 febbraio 2016, quale epilogo dell’attività
investigativa posta in essere dagli organi inquirenti. L’assenza di ulteriori atti
d’indagine successivamente alla su indicata data di arresto e la riconducibilità di
quella condotta alla fattispecie associativa contestata nella seconda ordinanza
del 3 maggio 2017 consentono di ritenere integrata l’ipotesi di cui all’art. 297,
comma 3, cod. proc. pen., avuto riguardo al fatto che, a fronte di un’attività
investigativa svoltasi per due anni, le condotte ascrivibili C.C. risultano
commesse nell’arco di pochi mesi, ossia dal settembre 2015 al febbraio 2016.
Illogica, inoltre, deve ritenersi la motivazione dell’ordinanza impugnata là dove

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dal novembre 2015.

individua nei rapporti intercorsi fra la compagna C.C.  e quella del D.D., oltre che nel preteso interessamento di quest’ultimo alla situazione
processuale del primo, la persistenza della condotta associativa successivamente
all’arresto, trattandosi di un dato smentito dallo stesso tenore delle conversazioni
intercettate cui fa riferimento il Tribunale del riesame.
3.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della
motivazione in merito ai rilievi svolti dalla difesa circa la possibilità di concedere

4. Il difensore di D.D. ha proposto ricorso per cassazione
deducendo quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della
motivazione in ordine alla configurabilità dell’ipotizzato delitto associativo (capo

sub B), la cui operatività sul piano temporale è stata erroneamente estesa dal
Tribunale del riesame al 2014 pur in assenza di specifici elementi investigativi in
tal senso, laddove i presunti rapporti fra i sodali sarebbero collocabili nel periodo
di tempo ricompreso fra la seconda metà del 2015 ed il gennaio 2016. La
decisione impugnata, inoltre, ha omesso di valutare le obiezioni difensive circa
l’assenza di una vera e propria organizzazione di attività personali e di mezzi
economici, attribuendo al ricorrente un ruolo, quello di partecipe, che non trova
riscontro nell’assenza di rapporti fiduciari e nella discontinuità delle relazioni che
emergono invece dall’analisi delle intercettazioni in atti. L’esame delle
conversazioni ambientali captate in carcere fra C.C. e la sorella
G.G. consente inoltre di escludere la sussistenza di un mutuo
soccorso fra associati cui ha fatto riferimento l’ordinanza impugnata,
desumendosi invece dal loro contenuto che la scelta del legale C.C. non
è avvenuta da parte dei presunti sodali, ma in totale autonomia e senza che
alcuno gli fornisse indicazioni in tal senso.
4.2. Con il secondo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della
motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria del concorso nella
consegna di sostanze stupefacenti a B.B. e D’Alessandro di cui al capo sub KK1), che il Tribunale ha ritenuto omettendo di considerare le relative obiezioni
difensive e in assenza di alcun effettivo contributo causale da parte del
ricorrente, fotografato nel luogo di svolgimento dei fatti solo mezz’ora dopo
l’incontro fra il A.A. ed i cessionari.
4.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della
motivazione in ordine ai reati-fine di cessione di droga ed illecita detenzione di
armi di cui ai capi sub K2-K3) ed M), non essendo emersi dalle attività

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la misura degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico.

investigative elementi indiziari idonei a sostenere la presenza di contatti,
messaggi, chiamate con gli altri indagati, ovvero qualsiasi forma di
coinvolgimento del ricorrente nella realizzazione delle relative condotte
delittuose. Il rinvenimento di armi e droga in due box auto di cui C.C.
aveva la disponibilità ha costituito il presupposto per l’arresto in flagranza di
quest’ultimo, senza che sia mai emerso alcun indizio circa la presenza degli altri
coindagati o comunque di altri soggetti che abbiano coadiuvato il primo nello
svolgimento di tali operazioni.

alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità della
misura cautelare in atto, nonostante la carenza di attualità delle esigenze di
prevenzione (poiché i fatti sono temporalmente collocabili sino al febbraio 2016)
e l’assenza di precedenti ovvero di altre pendenze giudiziarie.

5. Il difensore di B.B. ha proposto ricorso per cassazione
deducendo due motivi.
5.1. Con il primo motivo si censurano vizi della motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari per un
episodio riguardante la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90, aggravata
dall’ingente quantità dello stupefacente che sarebbe stato acquistato in data 11
novembre 2015 tramite l’organizzazione facente capo al Portanova.
Si evidenzia, in particolare, l’omessa valutazione della versione alternativa
proposta dalla difesa nei motivi di riesame e l’irrilevanza sul piano indiziario di un
precedente episodio verificatosi il 27 ottobre 2015, per il quale il P.M. non ha
ritenuto di formulare alcuna imputazione, e che avrebbe dovuto essere
considerato dal Tribunale non in chiave accusatoria, ma come un elemento a
discarico o neutro, in quanto privo di ogni riferimento, anche indiretto, alla
sostanza stupefacente oggetto dell’illecita transazione. Né dalle conversazioni
oggetto di intercettazione, svoltesi fra l’indagato ed il A.A., è possibile
desumere un chiaro riferimento allo scambio di sostanza stupefacente, avuto
riguardo al tenore delle espressioni ivi utilizzate, alle modalità dell’incontro e
all’assenza di riscontri esterni alla ricostruzione proposta dagli organi inquirenti.
L’ordinanza impugnata, inoltre, ha fatto riferimento all’inserimento
dell’indagato in rilevanti circuiti criminali, senza addurre alcun elemento idoneo a
suffragare tale asserzione, mentre l’unico fatto oggetto di contestazione in sede
cautelare si riferisce ad un episodio temporalmente risalente al 2015, nonostante
la permanente operatività del sodalizio facente capo al A.A. e l’assenza di
ulteriori occasioni di incontro con i suoi esponenti.

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4.4. Con il quarto motivo, infine, si deducono vizi della motivazione in ordine

5.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente
quantità, tenuto conto del fatto che non vi è stato alcun sequestro di sostanze
stupefacenti a carico dell’indagato e che dall’unica intercettazione ambientale in
atti non emergono elementi certi da cui inferire la quantità, la qualità o la
tipologia della droga.

6. Nell’interesse di E.E. ha proposto ricorso per cassazione il

travisamento del contenuto delle fonti indiziarie, in ordine alla ritenuta
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione, non
essendovi alcun elemento concreto di collegamento fra l’indagato e i beni
oggetto di ricettazione (una pistola ed un motociclo) ai quali fanno riferimento
soggetti terzi nel corso di conversazioni oggetto di intercettazioni ambientali:
conversazioni – cui lo E.E.  non ha partecipato – che vengono dal Tribunale
erroneamente interpretate attribuendo alle frasi intercettate un valore indiziario
privo di elementi di riscontro idonei a sorreggere l’ipotizzata ricostruzione degli
eventi (ossia che il predetto indagato avrebbe consegnato una pistola al Ferreri
ed al Salera Danilo sul presupposto che costoro, all’interno della loro
autovettura, lo avrebbero salutato e si sarebbero poi allontanati commentando in
seguito le caratteristiche dell’arma).
Dalle intercettazioni, inoltre, non emerge alcun elemento idoneo a ritenere
che l’indagato abbia messo a disposizione (del Salera Danilo e del Poliziani
Thomas) un appartamento ove i due si sarebbero rifugiati.
L’episodio in contestazione, infine, è temporalmente risalente alla data del
5-7 agosto 2015 (capo sub T) e la sua, solo astratta, possibilità di reiterazione
non è tale da giustificare il mantenimento della misura cautelare in atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di C.C. è infondato e va rigettato per le ragioni di
seguito indicate.
1.1. In ordine al primo profilo di doglianza giova richiamare la linea
interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 6, n.
15821 del 03/04/2014, De Simone, Rv. 259771), secondo cui ai fini della
retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell’art.
297, comma 3, cod. proc. pen., il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto

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difensore, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per

della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre
allorché il provvedimento successivo riguardi, come avvenuto nel caso in esame,
un reato associativo e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta
dopo l’emissione della prima ordinanza.
A tale riguardo, invero, l’ordinanza impugnata ha evidenziato, con
motivazione immune da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, come
l’associazione criminale contestata nel procedimento in esame abbia
effettivamente continuato ad operare anche in seguito all’arresto del ricorrente,

– utilizzando a tal fine le compagne del D.D. e dello
stesso C.C. – per assicurargli la difesa e garantirgli il
pagamento delle spese legali: circostanze di fatto, queste, ben conosciute dal
predetto indagato – sì come emerso durante un colloquio intrattenuto in carcere
con la sorella in data 1 marzo 2016 – e le cui dirimenti implicazioni i Giudici di
merito hanno coerentemente desunto in punto di fatto dall’analisi dell’inequivoco
contenuto delle conversazioni oggetto d’intercettazione e dai correlativi elementi
di riscontro indiziario acquisiti dagli organi investigativi.
1.2. Congruamente esaminato, inoltre, risulta il profilo di doglianza inerente
alle esigenze cautelari aventi ad oggetto il pericolo di reiterazione di reati della
stessa specie, avendone il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza e
concretezza non solo sulla base della presunzione prevista dall’art. 275, comma
3, cod. proc. pen., ma anche in relazione alle specifiche connotazioni di
sistematicità e continuità delle condotte in contestazione, dal predetto indagato
poste in essere anche successivamente al sequestro dell’ingente quantitativo di
stupefacente importato dalla Spagna (reato di cui al capo sub I), sia cedendo un
rilevante quantitativo di droga, sia provvedendo alla gestione, attraverso
l’utilizzo di falsi documenti, dei garages ove l’associazione la custodiva, sì da
ritenere del tutto inidonea, allo stato, l’applicazione di ogni altra, meno afflittiva,
misura coercitiva.

2. I ricorsi proposti da A.A., D.D. e B.B.
Alessandro sono inammissibili per l’indeducibilità e la aspecificità di formulazione
delle relative censure.
2.1. La gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocata dal G.i.p.
e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame
cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall’apparato motivazionale su
cui poggia il provvedimento impugnato, che ha correttamente proceduto ad una
valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico di ciascuno

i

I

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avvenuto in data 11 febbraio 2016, essendo i sodali tempestivamente intervenuti

dei su indicati ricorrenti, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni
che giustificano l’epilogo del relativo percorso decisorio.
2.2. Muovendo dalla dettagliata ricostruzione cronologica dei fatti oggetto
dei correlativi temi d’accusa e da una compiuta disamina del quadro degli
elementi indiziari — partitamente evidenziati per ciascuno dei reati-fine e
costituiti, in particolare, dall’esito delle attività d’intercettazione, video-ripresa,
osservazione e controllo da parte della P.G. – l’ordinanza impugnata ha preso in
esame e specificamente disatteso le medesime obiezioni difensive qui reiterate,

dell’esistenza, almeno dal 2014 e sino al mese di marzo 2016, di una compagine
associativa dedita al traffico di ingenti quantità di stupefacenti del tipo hashish e
marijuana e, per altro verso, del pieno coinvolgimento dei ricorrenti nelle diverse
fasi di realizzazione delle attività delittuose ad essi rispettivamente contestate in
sede cautelare.
A tale riguardo, infatti, il Tribunale ha esaustivamente illustrato l’insieme
degli elementi ritenuti, allo stato, indicativi dell’esistenza di una permanente
struttura organizzativa del sodalizio criminale al cui vertice operativo agiva il
A.A., coerentemente identificato come “il vecchio” sulla base delle
inequivoche risultanze offerte dagli incontri monitorati dalle video-riprese e dal
contenuto delle intercettazioni dei colloqui intercorsi tra Fabrizio Ferreri e Flavio
Nicolazzi, esponenti apicali di una parallela organizzazione anch’essa dedita al
narcotraffico, che più volte fanno riferimento al su indicato appellativo, ritenendo
necessario il coinvolgimento dell’organizzazione del A.A. al fine di
concludere una rilevante operazione di importazione di stupefacenti dalla
Spagna.
Nella medesima prospettiva, l’ordinanza impugnata ha altresì posto in rilievo
le dirette articolazioni personali del sodalizio, rappresentate dal D.D., dirigente
ed organizzatore con il compito di coadiuvare il A.A. nella gestione delle
molteplici attività legate al narcotraffico, nonché C.C. e da altri
coindagati, quali partecipi dell’associazione in esame.
Ne ha inoltre compiutamente descritto:

a)

le modalità operative, con

particolare riferimento alle vicende inerenti alla importazione dalla Spagna di 120
kg di marijuana e alla cessione di 30 kg di stupefacenti al B.B. e ad altri
coindagati;

b) i motivi dei rapporti di collaborazione intessuti con un’altra

organizzazione criminale operante nel medesimo settore (promossa e diretta da
Fabrizio Ferreri e Luca Turnu); c) i contatti costantemente intercorrenti fra i
sodali, nonché tra costoro e i loro punti di riferimento attivi nel territorio
spagnolo, al fine di sfruttare i relativi canali di approvvigionamento; d) il ruolo di

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ponendo in evidenza una serie di elementi ritenuti sintomatici, per un verso,

coordinamento al riguardo svolto dal D.D., anche in relazione alla gestione dei
contatti intercorsi con emissari spagnoli allo stato non identificati e aventi ad
oggetto questioni relative alle modalità di pagamento e ripartizione delle spese
delle operazioni fra i due gruppi criminali interessati; e) i luoghi di custodia delle
sostanze stupefacenti nella disponibilità dell’associazione, gestiti C.C.
per conto di quest’ultima; f) il ricorso ad utenze telefoniche clandestine – spesso
provenienti dalla Spagna – fornite dal A.A. ed utilizzate sia dal D.D. che
C.C. per evitare di essere intercettati; g) la disponibilità di mezzi e

argomentative, le ragioni giustificative del coinvolgimento di ciascuno dei
ricorrenti e della stabilità del loro contributo partecipativo nelle attività di
importazione e smercio della droga in stretta collaborazione con la parallela
organizzazione criminale guidata da Fabrizio Ferreri e Luca Turnu.
2.3. L’ordinanza impugnata, dunque, ha mostrato di fare buon governo dei
consolidati indirizzi esegetici di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 46301 del
30/10/2013, Corso, Rv. 258165), secondo cui, per la configurabilità
dell’associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una
complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità
economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali,
deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune,
create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole
deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati.
2.4. Sulla base delle video-riprese e delle attività di intercettazione delle
conversazioni in motivazione puntualmente richiamate ed analizzate, il Tribunale
del riesame ha inoltre individuato, con argomentazioni immuni da vizi logicogiuridici ictu ocu/i percepibili, gli elementi indiziari del coinvolgimento del B.B.
nella realizzazione dell’operazione di acquisto di un ingente quantitativo di
stupefacenti dall’organizzazione capeggiata dal A.A. (reati di cui ai capi sub
K-K1) ed L), confutando le obiezioni al riguardo mosse dalla difesa e
ricostruendo in maniera dettagliata i tempi, i luoghi (ivi compresi quelli di
custodia e prelievo dello stupefacente) e le modalità degli incontri finalizzati con il fattivo contributo agevolativo offerto da quattro affiliati al predetto
sodalizio (oltre allo stesso A.A., il D.D., C.C.  ed un altro coindagato)
– alla cessione di circa 30 kg di droga (tra hashish e marijuana) al B.B. e al
coindagato D’Alessandro Massimiliano, dietro pagamento del prezzo della
rilevante somma di denaro pari all’importo di circa 40.000,00 euro.
Coerentemente motivato deve ritenersi, al riguardo, l’apprezzamento dai
Giudici di merito espresso circa la configurabilità della contestata aggravante di

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rilevanti somme di denaro in contanti, esponendo infine, con lineari sequenze

cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. cit., sulla base del dato ponderale, superiore a
2000 volte il valore massimo detenibile, della rilevante entità del prezzo
corrisposto dal B.B. e della quantità di principio attivo — pari ad almeno 3 kg stimata presente nella sostanza.
2.5. A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze
procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e
prive di vizi logici, i ricorrenti non hanno individuato passaggi o punti della
decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo

ragionata che deve informare l’atto di impugnazione, ma hanno sostanzialmente
contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva
sull’apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame,
e la cui rivisitazione, evidentemente, non è in alcun modo sottoponibile al
sindacato di questa Suprema Corte.
2.6. Coerentemente disattesi, infine, risultano i profili di doglianza inerenti
alle esigenze cautelari aventi ad oggetto il pericolo di reiterazione di reati della
stessa specie, avendone il Tribunale del riesame congruamente ritenuto la
sussistenza e concretezza sulla base di argomenti immuni da vizi in questa Sede
deducibili, e segnatamente: a) per quel che attiene alle posizioni del A.A. e
del Paulin, muovendo non solo dalle implicazioni logicamente sottese alla
presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma anche dalle
specifiche connotazioni di intrinseca gravità, sistematicità, continuità e
transnazionalità delle condotte in contestazione;

b) per quanto riguarda la

posizione del B.B., valorizzando sia le note modali della condotta, caratterizzata
da aspetti di oggettiva gravità anche in ragione dei rapporti intrattenuti con
esponenti di una pericolosa organizzazione dedita al narcotraffico, sia gli ulteriori
elementi di conferma a tale riguardo rappresentati, sul piano soggettivo,
dall’assenza di un’attività lavorativa lecita e dalla presenza di gravi e specifici
precedenti penali a carico.

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al ricorso proposto da
E.E., manifestamente infondati dovendosi ritenere i profili di doglianza
che investono la gravità della base indiziaria posta a sostegno dell’impugnato
provvedimento, per avere il Tribunale del riesame congruamente illustrato, con
argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici ictu ocu/i percepibili, il complesso
delle risultanze univocamente emerse dalle attività d’intercettazione e
appostamento al riguardo effettuate dagli organi investigativi, sulla cui base ha
logicamente inferito, anche in ragione della stretta sequenza cronologica dei

9

delineato dal Tribunale, né hanno soddisfatto l’esigenza di una critica puntuale e

fatti, la circostanza relativa all’avvenuta consegna di una pistola a Fabrizio
Ferreri ed al Salera, che proprio a tal fine attendevano lo E.E. all’interno di
un’autovettura, dopo averlo appositamente contattato (arma, questa, da
utilizzare in vista di un agguato teso a colpire persona non identificata, e proprio
dal Ferreri affidato al Poliziani ed al Salera, che nell’occasione, per evitare
eventuali interventi delle forze dell’ordine, trovarono rifugio, per alcuni giorni,
all’interno di un’abitazione nella diretta disponibilità dello E.E.).
Alla luce dell’ampio corredo argomentativo logicamente illustrato nel suo

provveduto ad una completa analisi ricognitiva del materiale investigativo
raccolto nei confronti del predetto indagato, senza alcuna “atomizzazione” dei
dati oggetto del suo vaglio, ma opportunamente inserendoli, dopo averne
singolarmente saggiato il rilievo, in una visione complessiva dei fatti e delle
correlative emergenze investigative, in tal guisa pervenendo, del tutto
coerentemente, ad un giudizio di gravità indiziaria in merito alle accuse a suo
carico formulate, siccome sostenute da elementi di fatto adeguatamente
riscontrati e assistiti da una specifica ed inequivoca forza dimostrativa.
Solo genericamente formulate devono ritenersi, in relazione al su esposto
quadro indiziario, le deduzioni svolte dal ricorrente, siccome volte a contrapporre
una lettura meramente alternativa delle emergenze procedimentali, facendo leva
sull’apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame,
e la cui rivisitazione, evidentemente, non è in alcun modo sottoponibile al
sindacato di questa Suprema Corte.
Correttamente ed ampiamente motivati, infine, devono ritenersi i passaggi
motivazionali dal Tribunale dedicati all’apprezzamento delle ritenute esigenze
cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo all’intrinseca
gravità dei fatti oggetto del correlativo tema d’accusa e all’estrema pericolosità
nel caso di specie dimostrata dal predetto indagato.

4. Al rigetto del ricorso C.C. consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro
2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria provvederà all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

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lineare percorso motivazionale, deve rilevarsi come l’ordinanza impugnata abbia

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di C.C. che condanna al pagamento delle spese
processuali. Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di
euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter,

Così deciso il 16 novembre 2017

disp. att. cod. proc. pen.

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