Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30739 del 24/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30739 Anno 2015
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LETTIERI SERGIO N. IL 28/07/1961
avverso la sentenza n. 4221/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/02/2015
RG. 10881/2014 Lettieri
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, lamentando l’eccessività del trattamento
sanzionatorio.
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000, Rv.216473).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte evidenziato il ruolo fondamentale dell’imputato e la
non eccessività della pena in continuazione per le tre rapine commesse (mesi 10 e giorni 15 di reclusione e
€150,00 di multa) in considerazione della professionalità con cui i delitti sono stati preparati e consumati.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
24.2.2015
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anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a