Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30737 del 24/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30737 Anno 2015
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAPIENZA GIUSEPPE N. IL 15/07/1962
avverso la sentenza n. 1232/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/02/2015

N.R.G.6350 /2014 Sapienza
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la nullità del decreto di citazione a
giudizio e la violazione degli artt. 648 e 648 cpv c.p. in relazione all’art. 606 lett. b) e) c.p.p.
Il ricorso è fondato su motivi manifestamente infondati e che ripropongono in modo generico le stesse ragioni
già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo

co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Per quanto riguarda il primo motivo, rileva il Collegio che la Corte ha correttamente rilevato che non vi era
alcuna incertezza circa il tempo di commissione del reato, in quanto la scomparsa del libretto degli assegni è stata
scoperta dalla parte offesa in data successiva a quella di ricezione da parte dell’imputato degli assegni medesimi.
Premesso poi che, in tema di delitto di ricettazione, deve affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza in
capo al soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la
circolazione, dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco è documento che, per sua natura e
destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata
(cfr.Cass.Sez.II, Sent. n. 22555/2006 Rv. 234654); che Il possesso e/o l’uso di un assegno al di fuori delle regole che
ne disciplinano la circolazione costituisce elemento di prova, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di
ricettazione, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all’acquisizione del titolo (cfr.Sez.II, Sent. n. 45569/2009
Rv. 245631); rileva il Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, la Corte territoriale ha
illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto la sussistenza del reato ipotizzato in
considerazione del possesso del titolo in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all’acquisizione del titolo e
congrua la pena irrogata dal primo giudice, in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell’imputato
gravato da numerosi precedenti.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
1000 in favore della Cassa delle ammende.
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4.2.2015

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ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591,

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