Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30734 del 24/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30734 Anno 2015
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NDIAYE KHADIN N. IL 01/05/1978
avverso la sentenza n. 1287/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;,
Data Udienza: 24/02/2015
R.G. 6112/2014
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea
applicazione degli artt.474 e 648 c.p. e la carenza di motivazione in relazione alla declaratoria di
responsabilità per il reato in questione.
Il ricorso è inammissibile; il ricorso è infatti fondato su motivi che ripropongono in modo
generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi
per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano poi viziate da illogicità manifeste
e sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutte le dogliartze contenute nell’appello, e
ribadito – in conformità dell’insegnamento di questa Corte (v. da ultimo, Cass.Sez.II, n.12452/2008
Rv.239745) – che integra il delitto di cui all’art.474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti
recanti marchio contraffatto, non rilevando – a tal fine – la configurabilità della cosiddetta
contraffazione grossolana, in quanto la norma citata, in via principale e diretta tutela, non già la
libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini
nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne
garantiscono la circolazione. La Corte d’Appello ha quindi correttamente affermato che il delitto di
ricettazione di cui all’art.648 c.p. e quello di commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art.474
c.p. possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatici descrivono condotte diverse sotto il
profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità,
(Cass.Sez.Un. n.2347 del 9.5-7.6.2001, Rv.219771).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
apprezzare la mancanza di specificità dei motivi, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche