Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3073 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3073 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
l) CISSE IBRAHIM N. IL 25/10/1976
avverso la sentenza n. 6466/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
32 2-4
che ha concluso per n (
,
a■x.”)

1

‘LAJ :741111.4~4,t3..,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

9

Data Udienza: 12/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 16.3.2012 la Corte d’Appello di Torino ha confermato la
pronuncia dei locale Tribunale che aveva condannato asse Ibrahim, colpevole di
detenzione e cessione a terzi di cocaina ed eroina, alla pena di anni quattro di
reclusione e €. 18.000 di multa con l’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 del
DPR n. 309/1990 equivalente alla recidiva e la diminuente dei rito abbreviato.
L La Corte di merito ha confermato il giudizio di responsabilità espresso dal primo
giudice sulla scorta degli accertamenti compiuti e – per quanto qui interessa – in

ordine al trattamento sanzionatorio ha condiviso le negative affermazioni del primo
giudice per negare l’esclusione della recidiva e la concessione delle attenuanti
generiche e ha precisato che la modestia del fatto era stata glà valutata dal Tribunale
con il riconoscimento dell’attenuante speciale di cui al quinto comma dell’art. 73 del
DPR n. 309/1990.
3. Per l’annullamento della sentenza ricorre in cassazione Cisse Ibrahim (mediante
difensore) deducendo con unico complesso motivo la violazione degli artt. 69, 99, 73
comma 5 DPR n 309/1990 e vizi motivazionali dolendosi sostanzialmente dell’entità
della pena inflitta con riferimento alla modestia del fatto, trattandosi di cessione di
poco più che mezza dose singola complessiva sanzionata con una pena di sei anni di
reclusione (ridotta di fatto a quattro con la diminuente del rito abbreviato, nd.r.), e
dolendosi altresì del mancato giudizio di prevalenza dell’attenuante speciale di cui al
quinto comma dell’art. 73 DPR 309/1990.
CONSIDERATO IN

oziami

i. Il ricorso va accolto con riferimento alla doglianza relativa al giudizio di
prevalenza dell’attenuante speciale sulla contestata recidiva reiterata specifica, che
l’Imputato richiede espressamente.
La Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 251 del 2012 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale, come
sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale.
Si rende pertanto necessario un nuovo esame da parte del giudice di merito in
ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze in relazione alla modestia del fatto
(peraltro accertata nella pronuncia impugnata) e quindi la sentenza va annullata con
rinvio.

2

P.Q.94.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad
altra sezione della Corte d’Appello di Torino.

Così deciso in Roma il 12.12.2012.

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