Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3073 del 09/09/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3073 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Sirgiovanni Michele, nato a Roma il 25.10.1965, e da Pucci
Andrea, nato a Roma il 12.7.1961, avverso la sentenza
pronunciata dalla corte di appello di Roma il 28.5.2014 nei
confronti del suddetto Pucci Andrea e di Magnaschi Pierluigi, nato
a Carpaneto Piacentino 1’11.2.1941; Guidelli Matteo, nato a Roma
il 28.11.1970;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per
l’inammissibilità dei ricorsi;

Data Udienza: 09/09/2015

s
udito il difensore della costituita parte civile`(c. he ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

U),

o

1. Con sentenza pronunciata il 28.5.2014 la corte di appello di
Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Roma
in data 11.7.2012, assolveva, tra gli altri, Magnaschi Pierluigi e
Guidelli Matteo dai reati loro rispettivamente contestati ai capi E);
2) e 3) (artt. 57, 595, c.p., 13, I. 47/48); D) e 1) (artt. 595, co. 2
e 3, c.p., 13, I. 47/48), con la formula perché il fatto non sussiste,
mentre, con riferimento al Pucci, imputato dei reati di cui ai capi
B) e 5) (57, 595, co. 2 e 3, c.p., 13, I. 47/48) riduceva la pena
pecuniaria allo stesso Pucci inflitta, nonché l’entità della
provvisionale disposta a suo carico in favore della costituita parte
civile Sirgiovanni Michele.
In particolare il Pucci è imputato per non avere esercitato, in
qualità di direttore responsabile dell’agenzia di stampa
ADNKRONOS, il controllo necessario ad impedire che attraverso
una serie di comunicati lanciati dalla suddetta agenzia ad opera
del Natrella Giuseppe, i magistrati del tribunale di Vibo Valentia,
Sirgiovanni Michele e Romano Francesca, venissero
espressamente indicati, entrambi, come soggetti coinvolti in
un’indagine antimafia, che aveva condotto all’adozione di
un’ordinanza di custodia cautelare da parte del giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in quanto
indagati per concorso in corruzione in atti giudiziari; la sola
Romano come arrestata, notizia non corrispondente al vero, in

2

FATTO E DIRITTO

quanto i due magistrati non erano destinatari di alcuna misura
cautelare ed erano indagati solo per il reato di abuso d’ufficio.
Il Magnaschi, invece, è imputato per non avere esercitato, in
qualità di direttore responsabile dell’agenzia di stampa ANSA, il

comunicati lanciati dalla suddetta agenzia ad ore diverse del
10.11.2006, ad opera del Guidelli, i suddetti magistrati venissero
presentati come soggetti coinvolti in un’indagine antimafia, che
coinvolgeva il presidente di un collegio dello stesso tribunale, la
Pasquin, indicata nei lanci di agenzia come persona ritenuta dagli
investigatori “molto vicina al clan Mancuso”, di cui i due giudici
venivano indicati come assidui collaboratori, e che aveva condotto
all’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in
quanto indagati per concorso in corruzione in atti giudiziari
unitamente alla Pasquin, e la Romano, in particolare, come
arrestata, notizia non corrispondente al vero, in quanto, come si è
detto, i due magistrati non erano destinatari di alcuna misura
cautelare ed erano indagati solo per abuso d’ufficio.
2. La corte territoriale opera una distinzione tra le posizioni del
Pucci, del Magnaschi e del Guidelli.
Secondo il giudice di secondo grado, in particolare, a prescindere
dalla circostanza che il Magnaschi, all’epoca dei fatti, non era
direttore responsabile dell’ANSA, il reato allo stesso contestato
non è configurabile perché in nessuno dei tre lanci di agenzia del
10.11.2006, che si sono susseguiti alle ore 9.52, alle ore 10.09 ed
alle ore 11.00, vengono indicati i nomi dei magistrati Romano
Francesca e Sirgiovanni Michele, che, nel corpo degli articoli
incriminati, non sono identificabili in alcun modo, anche in

3

controllo necessario ad impedire che attraverso una serie di

considerazione della grandezza del tribunale di Vibo Valentia e del
numero di giudici che in esso lavorano, ragione per la quale non
può sostenersi che i suddetti Sirgiovanni e Romano abbiano subito
una lesione della loro reputazione, attraverso i menzionati lanci di

Alle stesse conclusioni non può giungersi, secondo la corte
territoriale, per i lanci di agenzia imputati al Pucci, in quanto in
essi vengono specificamente spesi i nomi della Romano e del
Sirgiovanni, in un contesto oggettivamente diffamatorio, venendo
gli stessi indicati come coloro che avrebbero collaborato con la
Pasquin nelle sue condotte, ipotizzate come tendenti a favorire la
cosca Mancuso di Limbadi.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
innanzitutto l’imputato Pucci Andrea, a mezzo dei suoi difensori di
fiducia, avv. Pietro Nocita ed avv. Roberto Ruggiero, del Foro di
Roma, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in
quanto la corte territoriale ha errato nell’ancorare la responsabilità
penale del Pucci alla sola circostanza di avere indicato
specificamente i nomi dei magistrati coinvolti nell’indagine,
laddove il semplice errore nell’indicazione del nomen juris del
reato ad essi attribuito non rappresenta un elemento sufficiente
per ritenere lesa la reputazione della Romano e del Sirgiovanni,
trattandosi di fatto veridico e corrispondendo al vero la
circostanza che questi ultimi erano oggetto di un’indagine penale,
senza trascurare, poi, la contraddittorietà della motivazione nella
parte in cui, allo scopo di giustificare la riduzione della entità del
trattamento sanzionatorio, valorizza alcuni elementi che
avrebbero giustificato una pronuncia assolutoria.

4

agenzia.

3. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
anche la parte civile Sirgiovanni, a mezzo del suo difensore di
fiducia, avv. Paolo Gallinelli, del Foro di Roma, lamentando

contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, la
mancata indicazione dei nomi dei due magistrati coinvolti
nell’indagine antimafia non ne escludeva la individuazione da
parte del lettore, avendo la corte territoriale trascurato, al
riguardo, il contenuto della deposizione testimoniale del
Sirgiovanni; inoltre non appare revocabile in dubbio il carattere
diffamatorio dei lanci di agenzia evidenziato proprio dalla
posizione del termine Ndrangheta all’inizio del titolo; 2) violazione
di legge e vizio di motivazione in ordine alla riduzione dell’importo
della provvisionale a carico del Pucci che non si giustifica sia in
relazione alla gravità della condotta ascrivibile all’imputato, come
descritta dalla stessa corte territoriale, sia perché priva di
e

adeguata motivazione non potendosi ricondurre il danno morale
nell’alveo del cd. danno prevedibile.
4. Entrambi i ricorsi vanno rigettati.
5. Ed invero non colgono nel segno le doglianze del Pucci, volte a
far valere l’esimente del diritto di cronaca, nonché la mancanza
stessa di una lesione della reputazione delle persone offese, sul
presupposto che in ogni caso i due magistrati Romano e
Sirgiovanni erano sottoposti ad un’indagine penale quando
vennero effettuati i lanci di agenzia, sia pure per un reato diverso
da quello indicato nelle fonti giornalistiche.

5

violazione di legge e vizio di motivazione in quanto,

Ed invero la sentenza della corte di appello, sul punto, appare
assolutamente conforme ai principi da tempo affermati in subiecta
materia dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio.
Come è noto, infatti, ai fini dell’efficacia esimente della cronaca

contenuto del provvedimento giudiziario e qualora essa riguardi la
fase delle indagini preliminari, in cui ordinariamente manca un
provvedimento formale, l’obbligo del cronista giudiziario si
specifica nel senso di fedele riproduzione del contenuto
dell’addebito, oggetto di attenzione investigativa, idoneo ad
integrare il requisito della verità oggettiva della notizia,
presupposto ineludibile per il riconoscimento dell’esimente in
questione. È, d’altra parte, necessaria, oltre all’interesse pubblico
alla propalazione della notizia, la continenza, la quale non si
risolve nella mera correttezza formale dell’esposizione ma, con
riguardo alla delicata fase delle indagini preliminari, si specifica —
in ragione della fluidità ed incertezza del contenuto delle
investigazioni — nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi
od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito
al giornalista — che ben può avere un’opinione al riguardo —
rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente,
effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta
a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore
facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di
presunzione di innocenza dell’imputato, ed a fortiori dell’indagato,
sino a sentenza definitiva (cfr. Cass., sez. V, 11/05/2012, n.
39503, rv. 254789, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V,
18.9.2014, n. 4158, rv. 262169).

6

giudiziaria, occorre che la notizia propalata rispecchi fedelmente il

In tema di cronaca giudiziaria, pertanto, la verità della notizia
mutuata da un’indagine o da un provvedimento giudiziario
sussiste, ai fini della scriminante di cui all’art. 51, c.p., ogni
qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso,

restrittiva mente inteso, dovendosi verificare la rigorosa
corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto,
perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può
esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi (cfr. Cass.,
sez. V, 3.6.1998, n. 8036, rv. 211487).
Va, inoltre, ribadito il principio, del pari fatto proprio
dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità,
secondo cui in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini
dell’operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca,
soltanto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici
modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale, non
determinano il superamento della verità del fatto stesso (cfr.
Cass., sez. V, 08/04/2009, n. 28258, rv. 244200), non potendosi
ritenere certamente irrilevante per la reputazione di un soggetto,
l’attribuzione allo stesso di un fatto-reato, diverso da quello
effettivamente accertato nel corso delle indagini (cfr., in questo
senso, Cass., sez. V, 4.12.2012, n. 5760, rv. 254970; Cass., sez.
V, 11.5.2012, n. 39503, rv. 254790)
Ed invero il bene della reputazione, costituente oggetto della
protezione giuridica accordata dal delitto di diffamazione,
definibile come il senso della dignità personale in conformità
all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto
storico ovvero come la stima diffusa nell’ambiente sociale nel
quale l’uomo vive ed opera (cfr. Cass., sez. V, 28.2.2005, n.

7

senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere

3247, rv. 201054; Cass., sez. V, 22.9.2004, n. 47452), risulta
leso dalla semplice attribuzione di un fatto non rispondente al
vero, quali sono risultati, per tornare alla fattispecie in esame,
l’arresto della Romano (cfr., a tale ultimo riguardo, la già citata

due magistrati innanzi indicati fossero indagati per fatti di
corruzione, anche finalizzati ad agevolare, indirettamente,
l’attività della “cosca Mancuso”, invece che per abuso d’ufficio.
Attiene, invece, al diverso tema della misura della
compromissione della reputazione altrui e, quindi, della gravità
oggettiva del reato di diffamazione, il caso in cui le condotte di
soggetti effettivamente indagati in un procedimento penale
vengano descritte sulla stampa come oggettivamente più gravi di
quelle per cui si procede.
Nessuna incongruenza, pertanto, si rinviene nel percorso
motivazionale seguito dalla corte territoriale, che, con
argomentare intrinsecamente coerente, da un lato ha confermato
la sentenza di condanna del Pucci, proprio perché, a differenza di
quanto accaduto per altri imputati, i comunicati “lanciati”
dall’agenzia ADNKRONOS attribuivano i fatti oggettivamente lesivi
dell’altrui reputazione a due magistrati specificamente indicati,
sicché non poteva sorgere alcun dubbio tra il pubblico in ordine
alla loro identificazione; dall’altro ha ridotto l’entità della pena
pecuniaria e della provvisionale posta a carico dell’imputato,
attraverso una valutazione di minore gravità della condotta, che
ha valorizzato proprio una serie di elementi fattuali
oggettivamente riscontrati, come la sottoposizione ad indagine
penale di entrambe le parti civili; il riferimento a queste ultime nel
capo d’imputazione riportato nell’ordinanza di custodia cautelare

8

Cass., sez. V, 3.6.1998, n. 8036, rv. 211487) e la notizia che i

in carcere emessa nei confronti di altri imputati; l’avere fatto
parte, in alcune occasioni, del collegio giudicante presieduto dalla
Pasquin (cfr. p. 5 della sentenza oggetto di ricorso), elementi tutti
che non incidono sulla falsità delle notizie diffuse.

condivise.
Il ricorso del Sirgiovanni appare del tutto apodittico nella parte in
cui afferma che il lettore sarebbe stato in grado di identificare i
nomi dei magistrati, nonostante che nei lanci di agenzia effettuati
dal Guidelli non fossero stati spesi i nomi della Romano e del
Sirgiovanni, nonché generico laddove fa riferimento alle
dichiarazioni del Sirgiovanni, che, peraltro, in violazione del
principio della cd. autosufficienza del ricorso, non sono state
allegate.
La corte territoriale, del resto, con motivazione approfondita ed
immune da vizi logici, ha evidenziato come l’insussistenza della
diffamazione derivi dalla circostanza che non è configurabile la
lesione della reputazione delle due parti civili, perché, in
mancanza della indicazione dei loro nomi, il semplice riferimento
alla loro condizione di magistrati in servizio presso il tribunale di
Vibo Valentia, non era sufficiente ad identificarli, posto che “Vibo
Valentia non è una grande città, ma neanche un paesino e il
tribunale non è limitato ai giudici del civile, ma esiste anche il
ramo penale oltre agli altri settori e uffici della giurisdizione
presenti in loco” (cfr. p. 6 della sentenza impugnata).
Né, appare opportuno aggiungere, sarebbe stato possibile
individuare i destinatari delle attribuzioni offensive attraverso il
riferimento (mancante) ad una specifica decisione giudiziaria da

9

6. Anche le doglianze della parte civile non possono essere

essi inequivocabilmente adottata, che ne avrebbe consentito una
facile identificazione.
Tale conclusione risulta assolutamente in linea con l’approdo
interpretativo, condiviso dal Collegio, cui è giunta la

come in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’individuazione
del destinatario dell’offesa deve essere deducibile, in termini di
affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell’offesa, sicché
è necessario fare ricorso ad un criterio oggettivo, non essendo
consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di
soggetti che ritengano di potere essere destinatari dell’offesa (cfr.
Cass., sez. V, 5.12.2008, n. 11747, rv. 243329), non essendo
configurabile il reato quando l’attribuzione lesiva dell’altrui
reputazione, in mancanza di indicazioni nominative, non sia
riferibile a persone individuabili ed individuate, anche in ragione
della loro attività (cfr. Cass., sez. V, 21.10.2014, n. 2784, rv.
262681).
Manifestamente, infondato, infine, appare l’ultimo motivo di
ricorso, in quanto, come si è visto, esaurientemente motivata
risulta la sentenza della corte territoriale nella parte in cui ha
ridotto l’entità della provvisionale in capo al Pucci, senza tacere,
inoltre, che, per costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel
pronunciare condanna generica al risarcimento del danno,
assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella
liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in
quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e
destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione
dell’integrale risarcimento.

10

giurisprudenza di legittimità, che ha opportunamente evidenziato

o

Proprio in applicazione di tale principio la Suprema Corte, con
condivisibile arresto, ha rigettato il ricorso della parte civile
avverso la decurtazione, operata in appello, della provvisionale
riconosciuta dal giudice di primo grado (cfr. Cass., sez. VI,

7. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa
vanno, dunque, rigettati, con condanna di ciascun ricorrente, ai
sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 9.9.2015.

14.10.2014, n. 50746, rv. 261536).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA