Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30724 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30724 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BREDICE NICOLA N. IL 26/09/1980
avverso la sentenza n. 564/2005 CORTE APPELLO di BARI, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 24/04/2014

Ritenuto:

-che. pertanto il giudice di seconde cure ha condannato l’imputato a mesi 4 di reclusione ed euro
2.000.00 di multa in aumento al predetto precedente giudicato;
-che avverso detta pronuncia il prevenuto, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità per le violazioni ad
esso ascritte, nonché l’erronea applicazione di legge in punto di diniego delle attenuanti generiche;
-che i motivi di annullamento non possono trovare ingresso in quanto la proposizione degli stessi
resta preclusa dalla esplicita rinuncia manifestata dall’imputato in sede di appello, a mezzo del
difensore di fiducia, munito di procura speciale;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di curo 1.000,00.
Così deciso in Roma il 24/4/2014.

-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Bari, chiamata a pronunciarsi
sull’appello interposto nell’interesse di Nicola .13redice. imputato del reato di cui all’art. 73, d.P.R.
309/90, per illecita cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, riconosciuto
responsabile del reato ascrittogli e condannato dal giudice di prime cure alla pena ritenuta di
giustizia, ricevutasi la dichiarazione di rinunzia a tutti i motivi di gravame, accogliendo la richiesta
della difesa, ha applicato la disciplina della continuazione tra i fatti in esame e quelli, più gravi, già
giudicati con sentenza della Corte di Appello di Bari, del 2/12/05, irrevocabile il 14/7/06;

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