Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3072 del 12/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3072 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) VALLESE GIULIANO N. IL 19/12/1949
avverso la sentenza n. 3001/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (3•_4 O4
A C ckb4 /”.1.° )
.J’r
che ha concluso per .,(, Aticw.k.w:AArt;ifv
crax_.

■ ene

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

t

21304/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 febbraio 2012 la Corte d’appello di Venezia, pronunciandosi
sull’appello di Vallese Giuliano avverso sentenza del gip del Tribunale di Padova del 26 maggio
2011 – che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti a lui ascritti (capo A: delitto di cui agli
articoli 99 c.p. e 73, comma 1 bis, e 80, comma 2, d.p.r. 309/1990 perché illecitamente
deteneva a fine di spaccio stupefacente del tipo cocaina del peso netto di grammi 8844,557;
capo B: reato di cui agli articoli 110, 81 c.p., 2 I. 2 ottobre 1967 n. 895 perché, con più azioni

reato di cui agli articoli 110, 81 c.p., 23 comma 2 I. 18 aprile 1975 n. 110 perché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva tre canne clandestine sprovviste
dei contrassegni e delle sigle di cui all’articolo 11 della stessa legge) e condannato alla pena di
anni otto di reclusione e C 40.000 di multa per il reato di cui al capo A, nonché alla pena di
anni due, mesi otto di reclusione e C 400 di multa per gli altri reati uniti dal vincolo di
continuazione -, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena
inflitta in relazione ai capi B e C in anni due, mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 400 di
multa, da cui derivava una pena complessiva di anni 10, mesi sei e giorni 20 di reclusione ed
euro 40.400 di multa.
La corte, in ordine al primo motivo d’appello relativo al vincolo di continuazione tra i reati, ha
ritenuto sussistenti gli elementi evidenziati dalla difesa (distanza cronologica tra i fatti,
modalità della condotta, tipologia dei reati, condizioni di tempo e di luogo) in quanto è certo
che le armi e la droga vennero detenute contemporaneamente, in luoghi tutti nella disponibilità
dell’imputato. Ciò peraltro non comporta l’unicità del disegno criminoso, dovendo le singole
violazioni costituire parte integrante di un unico programma, delineato nelle linee essenziali fin
dall’inizio per conseguire un determinato fine, aggiungendosi di volta in volta l’elemento
volitivo necessario per l’attuazione del programma stesso, che però deve essere configurato
fino alla consumazione del primo reato. Di tutto questo non vi è prova. Le dichiarazioni
dell’imputato, pervenute in modo anomalo al processo, non hanno il peso probatorio di un
interrogatorio: comunque, affermando che le persone che gli hanno consegnato le armi sono le
stesse che gli hanno affidato la droga per la sua custodia temporanea, non sono munite di
alcun riscontro e non sono idonee a dimostrare l’identità del programma criminoso: non vi è
prova che proprietari delle armi e proprietari della droga siano gli stessi, né vi è prova che
l’affidamento di beni così eterogenei sia avvenuto in un unico contesto temporale per cui fin
dall’inizio l’imputato abbia aderito ad un unico programma già deliberato nelle linee essenziali.
In ordine al secondo motivo d’appello, relativo all’applicazione della circostanza aggravante
ex articolo 99, comma 4, c.p. ai capi di imputazione B e C, la corte ritiene condivisibile la
motivazione del giudice di primo grado fondata sui plurimi e significativi precedenti per reati
analoghi.

esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva illegalmente armi e munizioni; capo C:

Quanto al terzo motivo d’appello, riguardante l’entità della pena e la mancata concessione
delle attenuanti generiche, la corte ritiene adeguata la motivazione della negazione delle
attenuanti generiche fornita dal gip e aderisce anche alla sua valutazione sulla determinazione
della pena, laddove per essa dichiara di aver tenuto conto dell’età non più giovane e delle
condizioni di salute, rilevando che “sotto il profilo oggettivo della gravità e soggettivo della
condotta anteatta e successiva sarebbe stata congrua una pena molto più elevata”.
2. Contro la sentenza presentava ricorso, a mezzo del difensore, l’imputato, fondandolo su

Il primo motivo denunciava il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il
reato di cui al capo A e i delitti degli altri due capi, in violazione dell’articolo 81 c.p. e
dell’articolo 192, comma 1, c.p.p., nonché vizio motivazionale di manifesta illogicità.
La giurisprudenza di legittimità insegna che per determinare e valutare l’identità del disegno
criminoso occorre tenere conto di indici esteriori significativi, tra cui la distanza cronologica tra
i fatti di reato contestati, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, la causale e le
condizioni di tempo e di luogo. Tali indici non devono essere considerati nella loro totalità,
essendo sufficiente alla continuazione anche la sola contestazione di alcuni di essi. In sede di
appello la difesa aveva indicato e analizzato la distanza cronologica tra i fatti di reato, le
modalità di condotta, la tipologia dei reati e le condizioni di tempo e di luogo. Il giudice aveva
ritenuto ciò insufficiente per mancanza di considerazione delle dichiarazioni confessorie
dell’imputato (illustrando il ricorso a pagina 3 le modalità di pervenimento delle dichiarazioni
stesse definita anomala dal giudice), constatate come prive di riscontri, nonostante non vi sia
norma che richiede la necessità di riscontri per tali dichiarazioni, di per sé liberamente
valutabili; d’altronde non vi è elemento che faccia presumere la non veridicità delle
dichiarazioni dell’imputato il quale, nella lettera confessoria acclusa al ricorso come allegato 1,
dichiarava che le armi gli erano state consegnate dagli stessi proprietari dello stupefacente per
la loro revisione e riparazione; ciò trova riscontro nell’ordinanza del gip del tribunale di Padova,
quale giudice dell’esecuzione, che ha disposto la confisca dei macchinari giacenti nell’officina

tre motivi.

dell’imputato, ritenendoli utilizzati dall’imputato stesso per la riparazione delle armi
illegalmente detenute e già confiscate. Dunque la sentenza contrasta nella motivazione con gli
articoli 81 c.p. e 192, comma 1, c.p.p. La motivazione inoltre è illogica nel valutare le
dichiarazioni dell’imputato. In conformità con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità
sussiste identità del disegno criminoso, che si evince da elementi significativi quali il
rinvenimento in luoghi di piena disponibilità dell’imputato della droga e delle armi, la
contestualità dei fatti di reato di tutti e tre i capi contestati e l’identità soggettiva sulla
provenienza di tali oggetti.
Il secondo motivo, relativo all’applicazione dell’aggravante ex articolo 99, comma 4, c.p. per
i capi di imputazione B e C, denuncia difetto di motivazione, essendosi la corte limitata a

P2

richiamare quanto ritenuto dal giudice di primo grado e non avendo risposto alle doglianze
della difesa, ponendosi altresì in contrasto con la giurisprudenza e con i principi costituzionali,
non avendo verificato in concreto se la reiterazione dell’illecito fosse un effettivo sintomo di
riprovevolezza e pericolosità al di là del riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.
L’applicazione dell’aumento di pena per recidiva, d’altronde, insegna sempre la giurisprudenza,
è un potere discrezionale del giudice che deve essere sorretto da adeguata motivazione, in
particolare sulla idoneità della nuova condotta criminosa a rilevare la maggiore capacità a

sede d’appello, tra cui l’esistenza di precedenti specifici lontani nel tempo (l’ultima condanna
riguarda fatti del 2001), l’essere state rinvenute le armi nei locali nella piena disponibilità
dell’imputato e la condizione di questo di semplice custode delle armi per conto di terzi.
Il terzo motivo concerne la eccessività della pena come vizio motivazionale e violazione
dell’articolo 125, comma 3, c.p.p. Non sono state illustrate le ragioni che hanno indotto il
giudice di secondo grado a discostarsi ampiamente dai minimi edittali. Il giudice, infatti, ha
omesso di indicare i parametri adottati nella determinazione della pena, violando l’articolo 132
c.p., e non ha tenuto conto, per quantificarla, dei parametri dell’articolo 133 c.p., nonostante
che dagli atti risulti che l’imputato versa in una situazione di grave difficoltà: così ha
pregiudicato la finalità rieducativa della pena e trascurato il principio di proporzione della
sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Come si è inteso dimostrare tramite l’ampia descrizione, sopra effettuata, del contenuto
della sentenza impugnata e del ricorso, quest’ultimo ripropone, in sostanza, le stesse doglianze
presentate in appello e in tal sede già adeguatamente trattate dalla corte territoriale.
Il primo motivo attiene, come il primo motivo d’appello, al mancato riconoscimento del
vincolo della continuazione, ora proposto come violazione di legge e vizio motivazionale. La
corte, invece, ha affrontato tale questione in modo congruo, analitico ed esente da illogicità,
evidenziando in particolare che gli elementi su cui faceva perno la difesa (sostanzialmente
coincidenti con quelli che innervano il motivo ora in esame) non sono idonei a dimostrare il
programma unitario che deve sostenere il vincolo di continuazione fin dall’inizio dell’attività
criminosa. Contro la valutazione del giudice di merito, invero, il motivo del ricorso non
presenta significative novità; e anzi, riproponendo gli elementi di fatto, si pone sul piano della
inammissibilità, chiedendo al giudice di legittimità di adottare una valutazione fattuale
alternativa a quella compiuta dal giudice di merito.
Il secondo motivo (ancora corrispondente al secondo motivo d’appello) adduce violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva. A
ben guardare, il motivo, per esigere una diversa valutazione da parte del giudice, allega dati

delinquere del reo. La corte, invece, non si è curata degli elementi richiamati dalla difesa in

generici (per esempio, non specifica a quando risale la pronuncia di ultima condanna,
indicando solo l’epoca dei fatti); d’altronde, seppure sintetica, la motivazione fornita dalla corte
è adeguata, tenuto conto anche del riferimento, implicitamente integrativo, alla pronuncia del
primo giudice.
Il terzo motivo (riflesso del terzo motivo d’appello) denuncia violazione di legge quanto alla
determinazione dell’entità della pena, e correlato vizio motivazionale. Di nuovo il ricorrente
ripresenta quanto aveva sottoposto alla corte territoriale, che svolge una più che adeguata

sulla condizione personale, che era già stato vagliato dal primo giudice con precisione e
ragionevolezza pervenendo a un esito che la corte ha ritenuto di condividere in difetto di nuovi
elementi. Una valutazione alternativa della condizione personale dell’imputato in questa sede,
d’altronde, è del tutto inammissibile.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (il
che impedisce, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale di impugnazione,

di valutare la presenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p.: S.U., 22
novembre 2000 n. 32), con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p.,
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000,
n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza
“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2012

Il Consigli

se

Il Presidente

motivazione in ordine alla dosimetria (pagina 4), rispondendo specificamente a quanto addotto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA