Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30719 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 30719 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

S- k-Cf PA—■ 4
31 ‘3 15-i-LW

sul ricorso proposto da:
KAMAL SAMIH N. IL 01/01/1981
avverso la sentenza n. 1606/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/04/2014

Ritenuto:
che la Corte di appello di Brescia con sentenza dell’1/10/2012 ha confermato la sentenza
8/2/2007 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, che aveva affermato la
responsabilità penale di KAMAL Samih in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e
73 d.P.R. 309\90 (detenzione a fini di spaccio di cocaina – in Verdellino, 29\8\2006);
— che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o
punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata [il ricorrente
lamenta, con assoluta indeterminatezza, la manifesta illogicità e la insufficienza dell’apparato
logico e argomentativo della decisione]. Il ricorso è stato pertanto assegnato a questa Settima
Sezione stante la manifesta inammissibilità;
— che, tuttavia, il giudice del merito ha riconosciuto l’applicabilità del comma 5 dell’art. 73 d.P.R.
309\90 ritenendo l’attenuante prevalente sulla contestata recidiva ed occorre ora tener conto della
modifica legislativa nel frattempo intervenuta ad opera dell’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 21 febbraio 2014, n.10, il quale, come è noto, ha reso ipotesi autonoma di reato la fattispecie
circostanziale di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309\90, sottraendola così al giudizio di
comparazione fra circostanze. Inoltre, per la determinazione della pena, si è considerata una pena
base superiore a quella attualmente prevista;
— che tale evenienza comporta l’annullamento con rinvio dell’impugnata decisione per la
rideterminazione della pena;
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia
limitatamente alla determinazione della pena. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
camera di consiglio del 24/4/2014
Così deliberato in ROMA

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