Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30718 del 24/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30718 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANCINI GIUSEPPE N. IL 12/11/1931
avverso la sentenza n. 2695/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 24/04/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma del
decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con il quale era stata dichiarata la penale
responsabilità di Giuseppe Mancini per il reato ex art. 73, co. I bis, d.P.R. 309/90, per detenzione a
fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina, eliminata l’aggravante contestata ex art.
80, citato decreto, ha ridotto la pena inflitta in anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di
multa;
-che il discorso giustificativo, posto dal giudice di appello a sostegno della dosimetria della pena, si
palesa logico e corretto, mentre, di contro, inconferenti e prive di pregio giuridico si rivelano le
contestazioni sul punto mosse con il motivo di impugnazione, perché del tutto aspecitiche, in
quanto con esse si richiamano i principi affermati da questa Corte in tema di quantificazione del
trattamento sanzionatoti°, senza, però. evidenziare l’errore in cui sarebbe incorso il decidente
nell’infliggere la pena contestata;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di curo 1.000.
Così deciso in Roma il 24/4/2014.
-che avverso detta pronuncia la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, contestando
l’eccessività del trattamento sanzionatorio;