Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30714 del 10/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30714 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMARMORA COSIMO N. IL 10/07/1980
avverso la sentenza n. 3672/2014 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
22/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 10/06/2015

152 Larnarmora

MOTIVI DELLA DECISIONE

Limpugnazione è manifestamente in fondata. Questa Corte ha ripetutamente
ncípio che l’obbligo della motivazione del sentenza non può non essere conformato a
icolare natura giuridica della sentenza di patteggiamedto: lo sviluppo delle linee
argornentative e necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato
dispensa l’accusa dall’onere di provare í fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra
ii giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129
deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o d
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di causo
punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consiste nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che
non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sec. un 27 marzo
1992, Di Benedetto; Sez, Un, 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato
concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda oli altri
significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,ia
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e
sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni d
Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttine
enunciadva, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato
può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e
sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice
esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rin
avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha
avuto modo dì affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassa,
censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la pena è correttamente
determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc pen,, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500 a
titolo dì sanzione pecuniaria,
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma dì euro 1,500.
Roma 10 giugno 2015,

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza recante applicazione
della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen, in ordine al reato di cui alI’art 73,5 del d.P.R, n,
309 del 1990.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA