Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30711 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30711 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRETA DANIEL N. IL 28/09/1980
avverso la sentenza n. 941/2011 TRIBUNALE di PERUGIA, del
21/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 10/06/2015
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L ‘appello qualificato come ricorso per cassazione proposto dall’imputato in epigrafe
avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art, 116,13
del Codice della strada è inammissibile, Infatti esso è stato redatto da legale non abilitato al
Segue, a norma dell’art. 616 c,p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
Roma 10 glugno 2015
patrocinio davanti a questa Suprema corte,