Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30710 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30710 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HOXHA ALTIN N. IL 15/09/1983
avverso la sentenza n. 973/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 10/06/2015

136 Hoxha
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 13, del Codice della strada è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

giuridici: si argomenta che le attenuanti generiche non sono concesse in assenza di elementi
positivi da valutare. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non
sindacabile nella presente sede di legittimità.
Inoltre l’imputato, detenuto / ha rinunziato a comparire con atto in data 17 5 2013, e
tale abdicazione ha effetto ancke per le udienze successive, come ripetutamente e
condivisibilmente ritenuto ripetutamente da questa Corte ( da ultimo Rv. 248433).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 10 giugno 2015.

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

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