Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30708 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30708 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Data Udienza: 10/06/2015
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KADRANI ADIL N. IL 18/08/1982
avverso la sentenza n. 3357/2013 TRIBUNALE di MONZA, del
25/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
–
118 Kadrani
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 13, del Codice della strada è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: si argomenta che la patente internazionale di cui lo straniero era in possesso era
scaduta da molto tempo, sicché si configura l’illecito contestato. Tale apprezzamento è conforme
alla giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente enunciato che la condotta in questione
costituisce illecito amministrativo solo quando la patente non sia scaduta di validita (IV, Rv.
259327, Rv. 253925). E, quanto alla pena, si evocano i criteri di cui all’art. 133 c.p. ed i
precedenti penali, anche se risalenti. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai
principi e non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 10 giugno 2015.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata