Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30706 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30706 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINI GIANNI N. IL 06/12/1978
avverso la sentenza n. 3491/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 10/06/2015
106 Marini Gianni
Nicyti
decísicaine
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente infondato e quindi
si bile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico
un bosco e quindi non ha valore trascurabile. Inoltre non può essere concessa la prevalenza
delle generiche in considerazione della precedente condanna e dell’atteggiamento prepotente.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di curo l 000 a titolo di sanzione pecuniaria.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al N
pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1,000.
Roma 10 giugno 2015.
giuridici: si considera che la sottrazione della legna è caratterizzata dall’abbattimento di alberi in