Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30703 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30703 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HRUSTIC ALMA N. IL 28/08/1981
avverso la sentenza n. 12009/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 10/06/2015
99 Hrustic Alma
d
sa
L’imputata ricorre per cessazione avverso la sentenza in epigrafe che ne ha
affermata la penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 625 e 625 cod.
pen.
non indica neppure genericamente le ragioni che sorreggono le vaghe censure
prospettate; sicché questa Suprema Corte non é in grado di comprendere a cosa
concretamente le doglianze si riferiscano.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di curo 1,000 a titolo di
sanzione pecuniaria,
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese dei
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1,000,00.
Roma 10 giugno 2015
L’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità, posto che la ricorrente