Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30702 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30702 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAVA ANGELO N. IL 28/05/1963
avverso la sentenza n. 743/2014 TRIBUNALE di VENEZIA, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 10/06/2015

98 Grava
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’impugnazione è manifestamente infondata< Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato èllia particolare natura giuridica della sentenza dl patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza dì una delle ipotesi di cui al richiamato art, 129 t;,p,p< deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione dì cause dì non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che e stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art, .129 (Sez. un 27 marzo 1992, Di Benedetto; Se2, Un, 27 dicembre .1995, Serafino). Tale orientamento concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva< Anche per ciò che riguarda gli altri t/ significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni< Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica,dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dai medesimo accettato. Nel caso di specie ii giudice dà conto che, alla luce degli atti, la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia. Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 cod, proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di curo .1,500 a titolo di sanzione pecuniaria, PQM dichiara inammIssibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.500. Roma 10 giugno 2015, L'imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza recante applica della pena ai sensi de l'art .< 444 cod, proc. peri. In ordine al reato dì cui tentato furto aggravato.

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