Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30700 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30700 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINARDI GIUSTO N. IL 04/02/1967
SCAVELLO EUGENIO N. IL 31/12/1975
avverso la sentenza n. 2044/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 24/04/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma del
decisum di prime cure, reso a seguito di giudizio abbreviato, con il quale era stata dichiarata la
penale responsabilità di Giusto Miliardi e Eugenio Scavello per il reato ex artt. 81 cpv. 110, 112 co.
4 cod.pen e. 73. d.P.R. 309/90, per diversi fatti di illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, ha rideterminato la pena inflitta allo Scavello in anni I. mesi 7 di reclusione ed euro
2.200,00 di multa, con conferma nel resto;

-che lo Scavello personalmente ha avanzato ricorso per cassazione. contestando il mancato riscontro
da parte della Corte territoriale ad uno specifico motivo di appello. con cui si invocava la
rideterminazione della pena per il reato più grave:
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia. consente di ritenere
logica e corretta al argomentazione motivazionale adottata dal decidente in ordine alla sussistenza
dei fatti di reato e alla ascrivibilità di essi in capo ai prevenuti, con puntuale giustificazione delle
ragioni ritenute ostative alla concessione in favore del Miliardi della attenuante della lieve entità e
alla applicazione di un trattamento sanzionatorio in melius a carico dello stesso: l’imputato è uno
spacciatore professionale di notevoli quantità di droghe pesanti, ben inserito nel circuito dell’attività
illecita, con collegamenti anche al di fuori del territorio cittadino; la pena inflitta è stata, di poi,
ritenuta adeguata alla gravità della condotta posta in essere:
-che, del pari, in relazione alla posizione dello Scavello. il giudice di seconde cure è intervenuto sul
decisum di prime cure in punto di pena. adeguandola al ruolo ricoperto dall’imputato nello spaccio
di strada, in posizione subordinata al correo:
-che le censure mosse nei rispettivi atti di impugnazione si palesano inconferenti e manifestamente
infondate, anche perché ripetitive delle doglianze già sollevate in appello, compiutamente esaminate
e riscontrate dalla Corte distrettuale;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000.00..
Così deciso in Roma il 24/4/2014.

-che avverso detta pronuncia la difesa del Minardi ha proposto ricorso per cassazione. eccependo
violazione degli artt. 73, co. 5. d.P.R. 309/90, e 133 cod.pen.:

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