Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30700 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30700 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENUTO GIUSEPPE N. IL 16/04/1964
avverso la sentenza n. 7265/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 10/06/2015

SS Venuto
M ca t

cleAta decisbone

il ricorso proposto dall’imputato

epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di

responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p, è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico

all’aggravante in considerazione della pregnanza della detta aggravante e della gravità della
colpa,
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile !iena
presente sede di legittimità.
La parte civile ha presentato una memoria chiedendo la condanna alla rifusione delle
spese del giudizio.
Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta della parte civile, che non ha interesse a
dedurre sul tema in esame, afferente alla pena e non alla responsabilità civile.
Segue, a norma dell’ad. 616

la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma dí euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQ NI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma dì euro 1.000

Roma IO giugno 2015

giuridici: la Corte d’appello ha concesso attenuanti generiche ritenendone l’equivalenza rispetto

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