Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30700 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30700 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENUTO GIUSEPPE N. IL 16/04/1964
avverso la sentenza n. 7265/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 10/06/2015
SS Venuto
M ca t
cleAta decisbone
il ricorso proposto dall’imputato
epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p, è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico
all’aggravante in considerazione della pregnanza della detta aggravante e della gravità della
colpa,
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile !iena
presente sede di legittimità.
La parte civile ha presentato una memoria chiedendo la condanna alla rifusione delle
spese del giudizio.
Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta della parte civile, che non ha interesse a
dedurre sul tema in esame, afferente alla pena e non alla responsabilità civile.
Segue, a norma dell’ad. 616
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma dí euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQ NI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma dì euro 1.000
Roma IO giugno 2015
giuridici: la Corte d’appello ha concesso attenuanti generiche ritenendone l’equivalenza rispetto