Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3070 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3070 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) HUSSNY THURAYYA N. IL 02/07/1978
2) DIDI MOHAMED N. IL 05/05/1985
avverso la sentenza n. 3455/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.(3-104C 4410 0 i
che ha concluso per ie ..,,,oulk ■A iA,Ak cesw,- 2-A \ffle
UVO

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

19796/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 gennaio 2012 la Corte d’appello di Bologna, pronunciandosi sugli
appelli di Hussny Thurayya e Didi Mohamed avverso sentenza del Tribunale di Bologna del 21
luglio 2011 – che li aveva ritenuti responsabili di vari delitti di illecita detenzione e spaccio di
sostanza stupefacente dei tipi eroina e cocaina condannandoli rispettivamente alla pena di

euro 30.600 di multa – li accoglieva parzialmente rideterminando la pena per la prima in anni
due mesi 11 e giorni tre di reclusione ed euro 12.460 di multa, per il secondo in anni sei mesi
uno di reclusione ed euro 28.200 di multa.
2. Contro la sentenza presentavano ricorso gli imputati.
Il ricorso di Hussny denuncia erronea applicazione della legge penale ex articolo 606, primo
comma, lettera b), c.p.p. rappresentata dalla mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui
al quinto comma dell’articolo 73 d.p.r. 309/90, ipotesi autonoma e specifica che nel caso di
specie ben poteva trovare applicazione, tenuto conto delle “estrinsecazioni dei fatti contestati”.
Il ricorso di Didi, proposto tramite il suo difensore, denuncia, ex articolo 606, primo comma,
lettere b),c ), e), c.p.p., violazione degli “artt. 178, comma1°, lettera c), 73 comma 5 0 d.p.r.
309/90, 99 comma 3 0 c.p., 62 bis c.p.”. Adduce che, come contestato nell’appello sub
“insussistenza dei presupposti di applicazione della recidiva facoltativa” dell’articolo 99, comma
terzo, c.p., vi è un difetto ontologico quanto ai suoi presupposti di applicabilità dato che
nell’imputazione era riportata la recidiva reiterata e specifica infraquinquennale di cui al quarto
comma dell’articolo suddetto: quindi per la prima volta, in difetto assoluto di contestazione, dal
gip è stata applicata d’ufficio quella del terzo comma. Il difetto di contestazione rende nulla la
sentenza del gip e conseguentemente la sentenza di secondo grado quanto meno
relativamente all’applicazione di tale recidiva, la cui frazione di pena in aumento su quella base
dovrà essere esclusa.
La recidiva facoltativa del comma terzo doveva comunque essere esclusa, poi, essendo il
giudice di merito incorso in una violazione della legge sostanziale: si tratta di circostanza
inerente la persona del colpevole, laddove risulta l’accertata tossicodipendenza dell’imputato. Il
giudice di merito illogicamente ed erroneamente trae da modalità dell’azione (la detenzione di
due tipi di droghe pesanti, e la reiterata cessione a terzi) e non dalla personalità dell’agente i
presupposti di applicabilità. La ripetitività del comportamento di spaccio non era indice di
maggiore pericolosità personale se dipendeva dalla tossicodipendenza. Correlata all’erronea
applicazione della recidiva sarebbe la questione della non riconosciuta meritevolezza delle
attenuanti generiche, e si fonderebbe sullo status di tossicomane. Il giudice del merito erra
anche nella non applicazione della circostanza speciale dell’articolo 73, quinto comma, d.p.r.

quattro anni di reclusione ed euro 14.000 di multa e alla pena di sette anni di reclusione ed

309 del 1990, considerate le modiche qualità e quantità di sostanza ceduta, le modalità di
cessione al minuto a tossicomani e lo status di tossicodipendente dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

semplice affermazione dell’autonomia dell’ipotesi attenuata del quinto comma dell’articolo 73,
d.p.r. 309/1990 deducendone in modo puramente assertivo che nel caso di specie “ben poteva
trovare applicazione” tale ipotesi, “tenuto conto delle estrinsecazioni dei fatti contestati”. Una
siffatta conformazione lo rende evidentemente inammissibile.

Il ricorso dell’imputato Didi è a sua volta inammissibile. Anzitutto adduce di avere
contestato nell’appello come motivo “insussistenza dei presupposti di applicazione della
recidiva facoltativa” un difetto di contestazione della recidiva di cui all’articolo 99, comma
terzo, c.p., essendo stata contestata invece nell’imputazione la recidiva reiterata e specifica
infraquinquennale. Ciò non corrisponde al vero, giacché il contenuto del motivo d’appello cui fa
riferimento il ricorrente (come risulta dalla esposizione dei motivi presente nella sentenza
impugnata, che il ricorrente non definisce inesatta) era “l’insussistenza dei presupposti di
applicazione della recidiva facoltativa di cui all’art. 99 co.3° c.p., stante il “basso profilo” delle
condotte illecite, non rivelatrici di un aggravamento della pericolosità e determinate dallo stato
di tossicodipendenza” (motivazione, pagina 2). In seguito, d’altronde, il ricorrente riconduce il
motivo proprio alla pretesa insussistenza dei presupposti di applicazione della recidiva
facoltativa, lamentando l’erronea valutazione da parte del giudice di merito, in sostanza, di
elementi fattuali come le modalità dell’azione e la ripetitività del comportamento di spaccio;
sullo stesso piano fattuale censura altresì la non applicazione dell’articolo 73, quinto comma,
d.p.r. 309/1990 e delle attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p. In tal modo, però, il
ricorrente mira a una valutazione alternativa sul piano fattuale, preclusa in sede di legittimità.
In conclusione entrambi i ricorsi risultano inammissibili, con conseguente condanna dai
ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000,
n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza
“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

3. Il ricorso della imputata Hussny è affetto da assoluta genericità. Consiste infatti nella

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2012

re

Il Presidente

Il Consigliere

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