Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30699 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30699 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VECCHI ALBERTO N. IL 04/10/1970
avverso la sentenza n. 4508/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 10/06/2015

77 Vecchi

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proposto dalVimputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilìtà in ordine al reato di cui all’art. 186/c del Codice della strada è manifestamente
infondato e du ridi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

‘ argomenta che quanto alle generiche non vi sono elementi positivi da valutare ed
di imputato con molte precedenti condanne.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese d ei
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1,000 a titolo di sanzione pecuniaria.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna

al pagamento delle spese dei

procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1,000.

Roma 10 giugno 2015

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

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