Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30698 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30698 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIGHI SAMUELE LIBERO N. IL 01/07/1977
avverso la sentenza n. 2913/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 10/06/2015
76 Righi
de
posto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante Vafferm zione di
responsabilità ordine al reato di cui all’art. 186/C del Codice della strada ed a quello di cui
aWaart. 341 c.p. è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
giuridici: il diniego delle attenuanti generiche è stata basato sulle plurime condanne per
stupefacenti.
Si tratta di tipico apprezzamento
conforme ai principi
da –
presente sede di legittimità.
La sentenza d’appello è stata adottata Vii marzo 2013 e quindi prima che spirasse il
termine prescrizionale di 5 anni.
Segue, a norma dell’art. 616 c,p,p., la condanna del ricorrente ai pagamento de lle
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragionide
d li
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìl ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed ai pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
Roma 10 giugno 2015
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-