Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30696 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30696 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZASO DANIELE N. IL 12/06/1983
avverso la sentenza n. 3445/2013 TRIBUNALE di MONZA, del
14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 10/06/2015

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L’appello successivamente qualificato come ricorso per cassazione proposto
:iato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al
reato di cui all’art. 116,tiel Codice della strada ente infondato e quindi
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Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

giuridici: le generiche sono state negate in assenza di elementi positivi da valutare considerate
le numerose precedenti condanne. Per le medesime ragioni la pena è stata determinata

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tremila euro di ammenda, peraltro non lontana dal minimo.

Si tratta di valutazioni in fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’ad: 616 c.p,p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di curo 1,000 a titolo di sanzione pecuniaria:

P Q M

dichiara inammissibile I ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dc
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1:000.

Roma 10 giugno 2015

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico

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