Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30694 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30694 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EWOBE OSELWE N. IL 01/01/1985
avverso la sentenza n. 6/2011 TRIBUNALE di LATINA, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 10/06/2015
68 Ewobe
i deAla
L’appello successivamente qualificato come ricorso per cassazione proposto
dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al
reato di cui all’art. 116 del Codice della strada è manifestamente infondato e quindi
i na mm issi bile.
zione, basata su definte e significative acquisizmni probatorie ed immune da vizi logico’: la prova della responsabilità a desunta dalle dichiarazioni gente operante e
dall’accertamento presso la Banca dati.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di curo L000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P
dichiara inammissibile il ricorso e condanna
rente al pagamento delle spese
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di curo 1,000.
Roma 10 giugno 2015.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata