Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30692 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30692 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GARDALI VITO N. IL 25/12/1992
avverso la sentenza n. 3598/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 10/06/2015
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L’appello qualificato come ricorso per cassazione proposto dall’imputato in epigrafe
avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116.13
del Codice della strada è inammissibile. infatti esso é stato redatto da legale non abilitato ai
Segue, a norma de
c,p,p., la condanna del ricorrente., al pagamento dei
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo rag;
esonero, della somma dì euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
patrocinio davanti a questa Suprema corte.