Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30690 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30690 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AIELLO GIOVANNI N. IL 27/03/1975
avverso la sentenza n. 1913/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 10/06/2015

52 Aielio
Nlotrvi deHa de cfs

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato è manifestamente infondato e quindi

mcm – issi bile,
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizionì probatorie ed immune da vizi lodi,

nel quale sì commette un furto non può che essere spiegata con I ruolo di complice e palo.
Inoltre il precedente specifico e l’assenza dì elementi positivi da valutare non consentono
avviso del giudice di merito, che sia possibile concedere le attenuanti generiche o ridurre
comunque la pena.
Si tratta dì tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrer)
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di eure 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q FA

dichiara inammissibile il

ricorso e condanna

ente al pagamento delle spese del

procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma dì euro

Roma 10 giugno 2015.

1,000.

giuridici: si argomenta che la presenza al posto di guida dell’auto che sì trovava davanti al luogo

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