Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3069 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3069 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CINUS IVAN N. IL 05/08/1989
2) CINUS STEFANO N. IL 21/12/1971
avverso la sentenza n. 989/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
05/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

19755/2011

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 ottobre 2011 la Corte d’appello di Cagliari, pronunciandosi sull’appello
di Cinus Ivan e Cinus Stefano avverso sentenza del Tribunale di Cagliari del 14 luglio 2010 che li aveva ritenuti responsabili dei delitti loro ascritti (per il primo, il delitto di cui agli articoli
81 e 110 c.p. e 73 d.p.r. 309/1990 per avere, in concorso con tale Cristian Bibbò, detenuto e
messo in vendita g. 18,9 di hashish suddiviso in 33 dosi, una delle quali venduta a tale
Francesco De Falco; per il secondo, il delitto previsto dall’articolo 73 d.p.r. 309/1990 per la

reclusione ed euro 4000 di multa e alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 5000
di multa – respingeva l’appello confermando la sentenza.
2 Contro la sentenza presentava ricorso, a mezzo del difensore, ciascuno degli imputati.
L’imputato Cinus Ivan fondava il ricorso su due motivi.
Il primo motivo denuncia la violazione della legge penale in relazione all’articolo 110 c.p.,
non essendo stata la condotta dell’imputato tale da agevolare o facilitare la realizzazione dello
spaccio, nonostante nel reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/1990 il concorso esiga un
contributo rappresentato dalla partecipazione all’esecuzione materiale dello spaccio, o dalla
partecipazione alla preparazione del delitto, dalla messa a disposizione dei mezzi occorrenti e
comunque da un apporto causale concreto all’attività dell’autore materiale, così da agevolarne
l’azione. La condotta dell’imputato invece non realizza alcun contributo.
Il secondo motivo, subordinato al non accoglimento del primo, denuncia la violazione
dell’articolo 81 c.p.v. c.p., rilevando che in tema di stupefacenti la detenzione illecita e la
consecutiva vendita non integrano distinte condotte di reato bensì la detenzione è assorbita
dalla cessione, per cui detta norma non è applicabile, non ravvisandosi più violazioni della
stessa disposizione o di diverse disposizioni.
L’imputato Cinus Stefano fonda il ricorso su un unico motivo di inosservanza della legge
penale in relazione all’articolo 49 c.p.: riconoscendo che l’articolo 73 d.p.r. 309/1990 vieta in
modo assoluto la coltivazione, la cui liceità è subordinata all’autorizzazione amministrativa,
afferma di aver coltivato ad uso esclusivamente personale, utilizzando lo stupefacente a scopo
terapeutico; l’uso personale sarebbe confermato dal mancato rinvenimento in loco di strumenti
o elementi indicanti una finalità diversa come bilancino di precisione o ritagli di buste o simili.
Considerato che il principio di offensività rende rilevanti ai fini della estrema tutela penale solo
i fatti di reato che raggiungono una soglia di lesività o pericolosità, il modesto numero di piante
mature (quattro) esclude la concreta offensività penale perché l’esigua quantità ricavabile e la
non destinazione a terzi rende la condotta inoffensiva: la punibilità dell’imputato deve essere
esclusa per impossibilità ex articolo 49 c.p.

coltivazione di 42 piante di cannabis) condannandoli rispettivamente alla pena di un anno di

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso di Cinus Ivan è inammissibile.
Invero, il suo primo motivo è sostanzialmente di fatto, perché induce a riconsiderare
l’apporto causale della condotta dell’imputato con la condotta del suo concorrente Cristian
Bibbò (giudicato in separato processo), valutazione che in sede di legittimità non può essere
espletata. Meramente ad abundantiam, si rileva che il motivo sarebbe infondato comunque,

criminosa, avendo egli ricevuto in tempo reale il denaro ricavato dallo spaccio, consegnatogli
proprio dal concorrente che aveva compiuto materialmente la cessione di stupefacente, e
quindi essendo il ricorrente partecipativo all’organizzazione della vendita nel suo complesso.
Il subordinato secondo motivo è a sua volta palesemente infondato, giacché non tiene conto
della reale conformazione della contestazione, che, lungi dall’imputare separatamente la
detenzione di stupefacente, si riferisce in primo luogo alla detenzione e messa in vendita
dell’hashish suddiviso in 33 dosi, e in secondo luogo alla vendita effettiva a Francesco De Falco
di una di queste dosi.
4. Il ricorso di Cinus Stefano è anch’esso inammissibile.

Il suo motivo, infatti, solo apparentemente è correlato all’articolo 49 c.p.: in realtà si fonda
su un impianto fattuale, ovvero sull’asserito suo uso personale dello stupefacente e sulla
limitata coltivazione (il numero ridotto a quattro delle piante mature). La corte ha considerato
questi aspetti di fatto rilevando il difetto di prova che la marijuana ricavata dalle piante di
cannabis sarebbe stata destinata ad uso personale, assunto della difesa che “si infrange con gli
elementi obiettivi di una coltivazione di una certa entità…perchè relativa a numerose piante,
realizzata con modalità particolarmente accurate…e tale da permettere di ottenere quasi 450
dosi medie singole (fra le piante ancora invasate e il materiale vegetale in via di essiccazione)”
(pagina 6 della motivazione). Per pervenire, dunque, all’applicazione dell’articolo 49 c.p. come

dato che dalla sentenza emerge come evidente il contributo del ricorrente nell’attività

prospettata per difetto di offensività occorre una cognizione di fatto sulla destinazione all’uso
personale che la corte di merito ha negato, cognizione che è preclusa in questa sede.
In conclusione entrambi i ricorsi risultano inammissibili, con conseguente condanna dai
ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000,
n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza
“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

IC9

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Il Co igliere e

Il Presidente

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2012

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