Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3069 del 07/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3069 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZONNO GAETANO N. IL 05/10/1950
avverso la sentenza n. 5368/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/M4/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 07/10/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello dì Milano ha
confermato la sentenza emessa in data 6.3.2009 dal Tribunale della stessa
città, che aveva dichiarato l’imputato GAETANO ZONNO, in atti generalizzato,
colpevole di due ricettazioni, accertate il 29.11.2001 ed il 10.1.2002, con la
recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, in continuazione,
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

concessione delle attenuanti generiche quanto meno con giudizio di equivalenza
alla recidiva ritenuta.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le
sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte
in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24
aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque,
manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non
contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato
il diniego della chiesta circostanza attenuante, valorizzando il pregresso
curriculum criminale dell’imputato e l’oggettiva gravità dei fatti contestati.

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze
probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza
documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentano la mancata

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 7 ottobre 2014

Il Presidente

Il Comp nente estensore

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