Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30686 del 24/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30686 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Alagni Giovanni, nato a Taranto il 31.12.70
imputato 648 c.p. 73 tud
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 2.10.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di anni 3 di reclusione e 3000 € di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 648, 697 c.p., 10 e
14 L. 497/74 e 73 T.U. 309/90
Rilevato che la presente impugnazione censura, quasi testualmente, il fatto che vi sia
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli elementi a carico del
prevenuto;
Premesso che l’assoluta genericità e sostanziale assertività della doglianza sarebbero
ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” (da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv.
232844) e che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi
Data Udienza: 24/04/2014
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più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (sez. III 18.6.99, Bonacchi,
“essendo sufficiente anche una
implicita motivazione” a riguardo (sez. v 15.4.99, Barba, Rv. 213633);
Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622)
Constatato che, nella specie, il Tribunale ha, per l’appunto, osservato che non
sussistono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., tenuto cuto
che :Imputato è stato arrestato in flagranza, a seguito di perquisizione domiciliare preitnégta
abitazione;
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.
Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2014
Il Presidente
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 €.