Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30686 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30686 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDO GIUSEPPE N. IL 16/09/1988
avverso la sentenza n. 2811/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 10/06/2015
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della cleisi rie
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ne ha
affermata la penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 56, 625 e 625 cod,
pen.
non indica neppure genericamente le ragioni che sorreggono le vaghe censure
prospettate; sicché questa Suprema Corte non è in grado di comprendere a cosa
concretamente le doglianze si riferiscano.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma dì euro 1.000 a titolo di
sanzione pecuniaria,
PQM
dichiara inammissibile ìl ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1.000,00.
Roma 10 giugno 2015.
L’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente