Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30686 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30686 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO GIUSEPPE N. IL 16/09/1988
avverso la sentenza n. 2811/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 10/06/2015

26 Lombardo
della cleisi rie

L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ne ha
affermata la penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 56, 625 e 625 cod,
pen.

non indica neppure genericamente le ragioni che sorreggono le vaghe censure
prospettate; sicché questa Suprema Corte non è in grado di comprendere a cosa
concretamente le doglianze si riferiscano.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma dì euro 1.000 a titolo di
sanzione pecuniaria,

PQM

dichiara inammissibile ìl ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1.000,00.
Roma 10 giugno 2015.

L’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente

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