Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30684 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30684 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMAN CONSTANTIN N. IL 04/11/1970
avverso la sentenza n. 196/2014 TRIBUNALE di TREVISO, del
27/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 10/06/2015

20 Coman
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’impugnazione è manifestamente infondata. Questa Corte ha ripetutamente a
dolo che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla
particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee
argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato
dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che
il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art, 129 c.p.p,
o dalle
deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui clacili
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione dì c‹
punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e
non ricorrono le condizioni per la pronunzia dì proscioglimento e.x art. 129 (Sez. un 27 rnar,v
1992, Di Benedetto; Sez. Un, 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento il
concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti
gnificativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica dei fatto,la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua
sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle
Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura
enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. iVé l’imputato
avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e
itandone una più analitica/ dal momento che la statuizione del giudice coincide
é.,.s.,:ttarnente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia
avval. – -si della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più
avuto modo di affermare, che l’Imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione
censure che coinvolgono il patto dai medesimo accettato.
Nei caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la pero è correttarnen:e
determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia,
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod, proc, pen.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma clí euro .1.500 a
idolo di sanzione pecuniaria,

PQ
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
Roma 10 giugno 2015.

to in epigrafe
)ena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto aggravato.

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